FAST FIND : GP1302

Sent. C. Cass. pen. 14/04/1992, n. 6301

44496 44496
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Ordine di demolizione - Omissione nella sentenza di condanna - Non rettificabile.
1. Il procedimento di correzione di errore materiale previsto dall'art. 130 nuovo Cod. proc. pen. è ammesso per porre rimedio ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso; l'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 7, u.c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, incide sull'onere giuridico complessivo dell'imputato ed in particolare nella sfera giuridico-patrimoniale ed inoltre la sua applicazione è eventuale in quanto postula l'inerzia della Pubblica amministrazione, di modo che la relativa omissione in sentenza, incidendo sul nucleo essenziale della decisione, si risolve in vitium in iudicando e quindi non rettificabile.

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