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Sent. C. Stato 05/07/2000, n. 3731

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Minime a protezione del nastro stradale ex art. 33 L. 1985 n. 47 - Vincolo di inedificabilità assoluto.
1. Mentre il vincolo di inedificabilità ex art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 è relativo, nel senso che la P.A. ha la facoltà di rimuoverlo, il vincolo urbanistico sulle distanze minime a protezione del nastro stradale ex art. 33 della stessa legge comporta un divieto assoluto di edificazione, per cui l'opera abusiva realizzata in sua violazione non è sanabile.

1a. Sulla distanza delle costruzioni dalle strade ved. C. Stato IV 11 marzo 1999 n. 268R (Sulla competenza del Sindaco o del Prefetto, ex artt. 1 e 20 T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740, riguardo ai provvedimenti di riduzione in pristino di costruzioni elevate in violazione delle norme sulle distanze dalle strade); Cass. 29 agosto 1998 n. 8619R (Sulla strada privata asservita ad uso pubblico, ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 873 e 878 Cod. civ.); Cass. 24 agosto 1998 n. 8341R (Sulla strada pubblica - tale per destinazione all'uso pubblico risultante da un titolo legale - di cui si possa parlare ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ai sensi dell'art. 905, comma 3, Cod. civ.); Cass. 29 agosto 1997 n. 8240R (Sull'esonero dal rispetto delle distanze legali ex art. 879, comma 2, Cod. civ., per le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche); Cass. 17 giugno 1997 n. 5401R (Criteri di misurazione di distanze dalle strade per costruzioni eseguite dentro o fuori del centro abitato); Cass. 10 giugno 1997 n. 5172R.
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 32 e 33)R

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