Sent. C. Cass. 17/02/2004, n. 3004 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 17/02/2004, n. 3004

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Vendita di porzione di area edificabile - Non configura lottizzazione abusiva.
1. La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggior estensione di proprietà del venditore, non implica di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo quest'ultima ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti; ne consegue che, in difetto di tale presupposto, non configura un'ipotesi di lottizzazione abusiva la vendita di una porzione di area edificabile, né è nulla per illiceità della causa la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento né preveda infrastrutture di urbanizzazione.

Sulla lottizzazione abusiva ved. Csi 29 ottobre 2003 n. 348 R (É diverso il trattamento per l'abuso edilizio nel caso di costruzione abusiva o di lottizzazione abusiva, costituendo quest'ultima un intervento sul territorio, più esteso rispetto alla prima); C. Stato V 6 ottobre 2003 n. 5849 R [Nozione di lottizzazione abusiva (materiale o formale) e di lottizzazione negoziale - Opere relative costruite in assenza di piano comunale, particolareggiato esecutivo o di lottizzazione]; IV 5 agosto 2003 n. 4465 R (Criterio di distinzione della lottizzazione abusiva «materiale e cartolare»); IV 8 maggio 2003 n. 2445 R (La lottizzazione abusiva può essere, ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, negoziale o materiale); Cass. pen. III 22 gennaio 2003 n. 3074 [R=WP22GE033074]in GIU 2/03, 452 (Un caso di configurazione del reato di lottizzazione abusiva); Csi 20 gennaio 2003 n. 2 R (La vendita di un terreno a lotti manifestamente destinati alla edificazione costituisce lottizzazione abusiva); C. Stato V 20 aprile 2001 n. 2411 R e Cass. pen. III 9 giugno 1999 n. 1656 [R=WP9G991656] (La lottizzazione abusiva «negoziale» risulta da due elementi: il finanziamento abusivo del terreno in lotti e la loro inequivocabile destinazione alla edificazione); C. Stato IV 7 marzo 2001 n. 1328 R (Una lottizzazione abusiva si configura non soltanto con l'inizio di opere in violazione di norme urbanistiche e di leggi statali e regionali ma anche con il finanziamento e la cessione del terreno in lotti per la loro evidente destinazione a scopi edificatori); Cass. pen. III 14 dicembre 2000 n. 12999 [R=WP14D0012999] (Sull'ordine di confisca in caso di lottizzazione abusiva); III 14 dicembre 2000 n. 12989 [R=WP14D0012989] (1. Può rispondere del reato di concorso in lottizzazione abusiva anche il subacquirente di un singolo lotto; 2. In tema di lottizzazione abusiva può sussistere la responsabilità del notaio rogante; 3. Sulla confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva); III 22 marzo 2000 n. 3668 [R=WP22M003668] e Csi 26 giugno 2000 n. 305 R e Csi 25 maggio 2000 n. 242 R [Fra gli «atti equivalenti» al frazionamento ed alla vendita in tema di lottizzazione abusiva (ved. art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti]; Cass. pen. III 16 dicembre 1999 n. 3703 [R=WP16D993703] (Computo della durata nel tempo della contravvenzione di lottizzazione abusiva); III 11 gennaio 1999 n. 216 [R=WP11GE99216] [Il reato di lottizzazione abusiva si può configurare anche senza edificare, bastando il trasferimento di terreno esteso oltre 10. 000 mq (cd. lottizzazione «negoziale»)]; III 5 marzo 1998 n. 292 [R=WP5M98292] (La lottizzazione abusiva si configura insieme come illecito amministrativo e come reato); Cass. 12 dicembre 1997 n. 11436 [R=W12D9711436] (1. Alla lottizzazione abusiva non è applicabile la sanatoria ex L. 1985 n. 47 R; 2. La lottizzazione abusiva si configura come reato permanente); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 301 R (Sulla nozione di lottizzazione abusiva); Cass. pen. III 30 aprile 1994 n. 4954 [R=WP30A944954] (1. Presupposto per la confisca in caso di lottizzazione abusiva; 2. La lottizzazione abusiva si può configurare anche senza iniziative edificatorie, essendo sufficiente la cd. lottizzazione «negoziale»); Cass. 2 giugno 1993 n. 6168 R(La lottizzazione abusiva si configura con la cessione di terreni per lotti e la manifestazione dello scopo edificatorio ma non con la mera alienazione del suolo senza garanzie sulla edificabilità o senza riferimenti all'edificazione).

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