Sent.C. Stato 13/02/1996, n. 199 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 13/02/1996, n. 199

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1. Progetto oo.pp. - Conformità dello strumento urbanistico - Speciale accertamento ex artt. 29 L. 1942 n. 1150 e 81 D.P.R. 1977 n. 616 - Modalità - Mera approvazione del progetto - Insufficienza.
1. Lo speciale accertamento di conformità previsto per le opere statali dagli artt. 29 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostitutivo del controllo urbanistico-edilizio di regola di competenza dell'Autorità comunale, presuppone necessariamente il verificarsi di due condizioni; la prima, di natura sostanziale e relativa al contenuto dell'atto, consiste nell'effettivo compimento, da parte dell'Autorità statali e regionali competenti, di quello stesso giudizio di accertamento del rispetto dei parametri normativi ed edilizi che deve compiere il Sindaco nell'esercizio della funzione di controllo affidatagli dalla legge (art. 32 L. n. 1150 del 1942 cit., come sostituito dagli artt. 4 e segg. L. 28 febbraio 1985 n. 47); la seconda consiste nel rispetto del procedimento allo scopo prescritto dall'art. 81 secondo comma D.P.R. n. 616 del 1977, consistente nell'adozione di uno specifico atto d'intesa fra la competente Autorità statale e la regione interessata; pertanto, l'effetto autorizzatorio, previsto dall'art. 81 cit., non si produce automaticamente con l'approvazione del progetto dell'opera, occorrendo verificare se - contestualmente all'approvazione di tale progetto o con atto separato - si sia effettivamente inteso compiere, dallo Stato d'intesa con la Regione, l'accertamento di conformità previsto dalla norma.


L. 17 agosto 1942 n. 1150, artt. 29 e 32; RD.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 81, 2° comma R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 4 e segg.R

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