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Sent. C. Cass. pen. 01/12/1997, n. 1658

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Effetti estintivi - Limiti.
1. Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, come espressamente previsto al comma 3 del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione in totale difformità o con variazioni essenziali, etc.); da qui l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale; ciò trova conferma nell'art. 39, comma 11, L. 23 dicembre 1994 n. 724, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art. 13 L. 18 febbraio 1985 n. 47 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti.

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