Sent. C. Cass. 17/08/1999, n. 8685 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 17/08/1999, n. 8685

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Atti correlati - Nullità relativa o assoluta - Configurabilità - Criterio.
1. Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli artt. 31 comma 4 L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765) e 15 comma 7 L. 28 gennaio 1977 n. 10 essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti atti non risultasse che l'acquirente era a conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli artt. 18 comma 2 e 40 comma 2 L. 28 febbraio 1985 n. 47 deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d'ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i terreni del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, poiché quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente; né in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dallo stesso art. 40 comma 3 di una successiva conferma degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o l'allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico-giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in presenza dell'insussistenza all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene.


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 4R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15, comma 7R, L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 18, comma 2, e 40, comma 2 e 3)R

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