Sent. C. Cass. 07/05/1994, n. 4465 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 07/05/1994, n. 4465

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Area riservata, secondo legge, dal proprietario costruttore - Diritto al corrispettivo - Conseguenze.
1. Il proprietario costruttore, che in ottemperanza alle prescrizioni di legge (artt. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765; 26, 4° c., L. 28 febbraio 1985 n. 47; L. 24 marzo 1989 n. 122) abbia riservato apposita area a finalità di parcheggio, ha diritto al corrispettivo da parte dei proprietari delle unità abitative cui spetta il diritto reale di uso di tale area e, configurandosi il primo come una mera conseguenza della costituzione di questo secondo diritto, ne discende che il suo riconoscimento giudiziale si pone come pronunzia meramente conseguenziale a quella sul riconoscimento dell'uso, senza necessità di apposita istanza, che diviene necessaria solo quando l'interessato intenda altresì ottenere la liquidazione del compenso.

1. Ved. Cass. 1° giugno 1993 n. 6104 R, sull'applicazione della normativa in esame, con speciale riguardo al disposto dell'art. 41 sexies della L. 1942 n. 1150. 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 9 aprile 1994 n. 265R.
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26 R; L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 2 R

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