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11/10/2024

Controlli sui materiali per pratiche di sanatoria strutturale e condono edilizio

Dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, indicazioni sulle verifiche strutturali da compiere in caso di costruzioni per le quali si intenda procedere alla regolarizzazione svolgendo la pratica strutturale in sanatoria. I chiarimenti sono applicabili alle pratiche da svolgere in base al D.L. 69/2024 (Salva casa) nonché alle pratiche di condono edilizio.

SANATORIA STRUTTURALE CONTROLLI DEL TECNICO - L’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis (introdotto dal D.L. 69/2024, c.d. “Salva casa”), ha disposto che per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità,- il tecnico è chiamato ad attestare che gli interventi nei quali sono state realizzate difformità rientranti nelle tolleranzerispettino le prescrizioni in materia di costruzioni in zone sismiche.

AMBITO APPLICATIVO SANATORIA STUTTURALE - La novità fa riferimento alle tolleranze di cui all’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, tuttavia:
* l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis, ne richiama la disciplina in riferimento alla sanatoria per gli interventi in parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza o difformità da SCIA (vedi Sanatoria interventi in parziale difformità o con variazioni essenziali);
* l’art. 34-ter del D.P.R. 380/2001, comma 4, rinvia all’applicazione del regime delle tolleranze anche per le parziali difformità realizzate durante lavori oggetto di un titolo abilitativo accertate all’esito di sopralluogo con successivo rilascio dell’agibilità (Le tolleranze negli interventi edilizi).
Pertanto, l’ambito applicativo della procedura è il seguente:
A) tolleranze costruttive (commi 1 e 1-bis, art. 34-bis);
B) tolleranze esecutive (commi 2 e 2-bis, art. 34-bis);
C) interventi eseguiti con variazioni essenziali oppure in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, oppure in assenza o difformità dalla SCIA semplice (art. 36-bis);
D) parziali difformità tollerate in sede di agibilità (art. 34-ter, comma 4).

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SANATORIA STRUTTURALE - La procedura - che per la prima volta disciplina lo svolgimento di una pratica strutturale “in sanatoria” - prevede in pratica che il tecnico è chiamato a seguire l’iter necessario nel rispetto delle norme per le opere strutturali e in zona sismica, a seconda del tipo di opere realizzate in difformità:
* autorizzazione sismica, in caso di interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità (comma 1, lettera a, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001);
* deposito del progetto, in caso di interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (comma 1, lettera b, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001);
* eventuale documentazione prevista a livello regionale per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (comma 1, lettera c, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001).
Vedi in proposito Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo.

All’esito positivo della procedura sopra menzionata, il tecnico trasmetterà al SUE l’attestazione - riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento - corredata della dichiarazione relativa alle tolleranze di cui al comma 3, art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, ai fini dello stato legittimo dell’immobile, e allegando la documentazione prescritta dal citato art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis.

CHIARIMENTI CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - Al fine di supportare il tecnico nelle verifiche da compiere per queste pratiche in sanatoria (ma anche per il rilascio del certificato di idoneità statica per il condono edilizio ai sensi dell’art. 35 della L. 47/1985), risulta estremamente utile il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 19/09/2024 (prot. 12881), in risposta ad un quesito posto da un’associazione di tecnici certificati per prove non distruttive e monitoraggi.
Nel parere, si chiarisce in sostanza che per le pratiche di ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (quindi in caso di costruzioni non oggetto di condono edilizio per le quali si intenda procedere alla regolarizzazione come da norme sopra indicate), si debba fare riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 8 (Costruzioni esistenti) delle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018), ed in particolare a:
* Tabella C8.5.IV (Analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici di c.a. o in acciaio), per la determinazione dei vari fattori di confidenza da utilizzare nei calcoli di verifica ai fini della valutazione della sicurezza;
* Tabella C8.5.V (Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.) per avere un orientamento circa il numero di prelievi da dover eseguire conoscenza.
Ciò, sulla base di un piano delle indagini specifico sugli elementi strutturali , che deve tenere conto sia delle effettive condizioni di esercizio e del corrispondente livello di conoscenza che della consistenza del quadro fessurativo e della caratterizzazione e quantificazione del degrado dei materiali.

Il Consiglio superiore dei LL.PP. chiarisce altresì che per le pratiche di CONDONO EDILIZIO, stante il riferimento all’art. 35 della L. 47/1985, occorrerà fare riferimento al relativo decreto attuativo (D.M. 15/05/1985), il quale definisce gli accertamenti da eseguire al fine di rilasciare il certificato di idoneità statica.
Si ricorda in proposito che il citato art. 35 della L. 47/1985 prevede tra la documentazione necessaria per il condono una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite (c.d. “Certificato di idoneità statica”).

Dalla redazione