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Sent. C. Cass. pen. 25/05/1994, n. 7541

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Estinzione a seguito di concessione edilizia in sanatoria - Limiti.
1. In tema di reati urbanistici l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, conseguente al rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 22 in relazione all'art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non si applica al reato di cui all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431; il citato art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, nello stabilire che il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, non può che riferirsi alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, etc.).


L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22R; L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 sexies R

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