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Sent. C. Cass. 11/03/1993, n. 2948

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Art. 871 C.c. - Violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico - Proprietario dell'edificio sul lato opposto della via pubblica - Azione per il risarcimento del danno - Ammissibilità 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Artt. 31 e segg. L. 1985 n. 47 - Incidenza sui rapporti tra privati - Esclusione - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno od al ripristino - Permane
1. Il proprietario di un edificio che ne fronteggi un altro al lato opposto di una pubblica via, oltre ad avvalersi della tutela giurisdizionale amministrativa, sulla base della convergenza del proprio interesse particolare con quello generale tutelato dalle norme di edilizia e di ornato pubblico richiamate dall'art. 871 C. c., può anche chiedere al giudice ordinario, in caso di non conformità a tali norme dell'edificio frontistante, il risarcimento dei danni eventualmente cagionategli dalla violazione delle stesse. 2. La concessione in sanatoria (cosiddetto condono edilizio) di cui agli arti. 31 e segg. L. 28 febbraio 1985 n. 47, a differenza della concessione in deroga di cui all'art. 41 quater L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 16 L. 6 agosto 1967 n. 765, la quale, in quanto espressione di un potere previsto entro rigorosi limiti dalle stesse norme da derogare esplica i suoi effetti anche nei rapporti fra privati, che restano assoggettati alla disciplina contenuta nel provvedimento concessivo, non comporta alcuna deroga alla vigente normativa urbanistico-edilizia, limitandosi a disciplinare la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale per fini di interesse generale con la conseguenza che nelle controversie tra privati la sanatoria, siccome inerente al solo rapporto pubblicistico fra P.A. e costruttore, non spiega alcuna influenza e colui che sia stato in qualsiasi modo pregiudicato dall'opera illegittima anche se poi sanata, conserva inalterato il proprio diritto al risarcimento del danno e, ove le norme violate siano integrative di quelle codicistiche sulle distanze, anche il diritto alla riduzione in pristino.

1. Conf. Cass. 9 luglio 1971 n. 2202[R=W9L712202]; ved. Cass. 14 marzo 1988 n. 2436[R=W14M882436] (Il privato proprietario dell'edificio situato sull'altro lato della via non può chiedere anche la riduzione in pristino dei luoghi ex art. 872 C.c.).
C.c. artt. 871, 872, 879 L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 41 quater R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 16 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 31 ss. R

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