Sent. C. Cass. 12/06/2001, n. 7885 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 12/06/2001, n. 7885

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Ritardato pagamento - Sanzione ex art. 3 L. 1985 n 47.
1. La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell'art. 1942 Cod.civ., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall'art. 3 L. 28 febbraio 1985 n. 47, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi; né la tardività del pagamento effettuato dal fideiussore, oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza, vale ad attrarre la predetta sanzione nell'oggetto della fideiussione, giacché la mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall'art. 1224 Cod.civ., esaurendosi nell'obbligo di corresponsione degli interessi sulla somma tardivamente versata, ma non consente di riversare, all'interno della garanzia, posizioni debitorie ulteriori aventi titolo o comunque collegate al rapporto principale e non coperte dalla garanzia medesima.

Sui contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia ved. Cass. S.U. 7 novembre 2000 n. 1145R (Giurisdizione amministrativa per le controversie relative ai contributi per la concessione); C. Stato V 4 agosto 2000 n. 4302R (Obbligo di versamento contributi per la concessione - Prescrizione in 10 anni); C. Stato IV 31 luglio 2000 n. 4217R (1. Criteri di determinazione dei contributi 2. Quantificazione dei contributi - Eventuale impugnazione).
(Cod.civ. artt. 1224 e 1942; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 3)R

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