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Sent. C. Stato 17/12/1996, n. 1551

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro e risanamento conservativo - Nozione - Diversi dalla ristrutturazione onerosa. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo - Variante essenziale - Inconfigurabilità.
1. Il restauro e il risanamento conservativo, per i quali è prevista l'autorizzazione gratuita, ai sensi dell'art. 31 lett. c) L. 5 agosto 1978 n. 457, si distinguono dalla ristrutturazione onerosa, poiché, a differenza di quest'ultima, che comporta una modifica della struttura anche solo parziale dell'edificio purché ne derivi comunque un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, lasciano sostanzialmente inalterata la struttura, anche interna dell'edificio. 2. La nozione di «variante essenziale», di cui agli artt. 8, 10 e 26 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non è utilizzabile ai fini della delimitazione delle ipotesi normative, del tutto diverse, della «ristrutturazione edilizia» e del «restauro e risanamento conservativo», atteso che queste ultime si riferiscono agli interventi su organismi edilizi considerati nella loro materiale consistenza, mentre la variante essenziale si riferisce al progetto come approvato, e consiste in quelle modificazioni in corso d'opera di esso che comportano l'applicazione di sanzioni edilizie.

1. Sul restauro e risanamento conservativo ved. C. Stato V 6 giugno 1996 n. 660 R; 23 luglio 1994 n. 807 R; Cass. pen. 26 maggio 1994 n. 6197 [R=WP26MA946197]; Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R; Cass. pen. 18 dicembre 1993 n. 11592 [R=WP18D9311592]; C. Stato V 12 marzo 1992 n. 211 R
L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. c)R L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 8, 10 e 26R

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