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Sent. C. Cass. pen. 12/07/1999, n. 11808

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Sanatoria - Non lo è la lettera di comunicazione degli oneri accessori. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Reato - Natura permanente - Quando cessa la permanenza.
1. In tema di abusiva edificazione, non può essere ritenuto atto equipollente al rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi degli artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, la missiva con la quale si comunicano gli oneri concessori, se con essa il destinatario è stato semplicemente invitato a recarsi negli uffici competenti, allo scopo di espletare la procedura per il rilascio della suddetta concessione; invero, perché l'attività o il comportamento della Pubblica amministrazione possano essere ritenuti equipollenti ad un formale provvedimento abilitativo, occorre che sia manifestato in maniera univoca la volontà di rilasciare l'atto. (Nella fattispecie, la Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rilevato che era carente la comunicazione dell'assenso dell'autorità comunale all'inizio dei lavori e che, pertanto, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione non poteva qualificarsi come provvedimento implicito). 2. Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la permanenza cessa con la ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture, d'altronde, la particolare nozione di "ultimazione", contenuta nell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato.

Sulla sanatoria di abusi nell'attività edilizia ved. C. Stato VI 10 febbraio 2000 n. 748R (Su sanatoria di abuso edilizio per manufatto esistente prima dell'1.10.1983); C. Stato V 12 gennaio 2000 n. 177R (Il parere della Commissione edilizia riguardo ad opera abusiva costruita in zona vincolata è superfluo se il parere dell'Amministrazione competente per la tutela del vincolo paesistico è sfavorevole); C. Stato VI 10 gennaio 2000 n. 100R e Cass. pen. III 15 novembre 1999 n. 13701 (Il richiedente la sanatoria deve provare che l'opera abusiva è stata ultimata entro il termine stabilito dalla legge per la sua sanabilità); C. Stato V 15 novembre 1999 n. 1914R (Quando è legittimo il diniego di sanatoria di abusi edilizi realizzati entro la fascia costiera di 300 metri); C. Stato VI 18 ottobre 1999 n. 1437R (Sulla autorizzazione paesaggistica intesa alla sanatoria di opere edilizie abusive); Csi 14 ottobre 1999 n. 541R (È illegittimo il diniego del condono edilizio per un'opera costruita su area dichiarata inedificabile con norma emanata però dopo l'edificazione); C. Stato V 12 ottobre 1999 n. 1440R (Come C. Stato VI 2000 n. 748); C. Stato VI 21 settembre 1999 n. 1243R (Sulla acquisizione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo che condiziona l'esito della domanda di sanatoria edilizia); Cass. pen. III 7 luglio 1999 n. 8584 (In materia di condono edilizio, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimo); Cass. pen. III 18 giugno 1999 n. 7896; Cass. pen. III 18 giugno 1999 n. 7880 (Come C. Stato VI 2000 n. 100); Cass. pen. III 16 giugno 1999 n. 7764 (La sanatoria edilizia è esclusa per le costruzioni eseguite in zone sismiche); Cass. pen. III 25 maggio 1999 n. 6548 (Ai fini del condono edilizio si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura); Cass. pen. III 29 aprile 1999 n. 54520 (Sul diritto dell'imputato alla sospensione del processo, in tema di condono edilizio). Ved. Cass. pen. III 9 ottobre 1999 n. 2294.
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22)R (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31)

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