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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo così recitava:
“Art. 20. - (Sanzioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) L’ammenda fino a lire 20 milioni per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) L’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) L’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.”
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