N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 23/04/1985, n. 146 (L. 21/06/1985, n. 298); modificato dall'art. 1 del D.L. 20/11/1985, n. 656 (L. 24/12/1985, n. 780) e, successivamente, abrogato dall'art. 136, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 01/01/2002. Il termine è stato prorogato al 30/06/2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30/06/2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 48. - (Disposizione transitoria)

Per le opere interne alle costruzioni, definite dall’articolo 26, realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 30 giugno 1986.”

Dalla redazione