Sent. C. Cass. pen. 17/11/1993, n. 3113 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 17/11/1993, n. 3113

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1. Edilizia ed urbanistica - Zone sismiche - Ordine di demolizione - Obbligatorio per violazioni sostanziali e non formali. 2. Edilizia ed urbanistica - Zone sismiche - Reato - Richiesta di concessione edilizia in sanatoria - Eventuale sospensione del procedimento penale fino ad esaurimento dei procedimenti amministrativi.
1. Il potere-dovere del giudice, ai sensi dell'art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, di ordinare la demolizione in caso di condanna per una costruzione irregolare in zona sismica riguarda solo le ipotesi di condanna per violazioni sostanziali (cioè per l'inosservanza delle norme tecniche stabilite per la realizzazione delle costruzioni nelle zone in questione), e non anche quelle di condanna per violazioni formali (quali, nella specie, l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente). 2. In tema di illeciti edilizi, la sospensione del procedimento penale prevista dall'art. 22 u.c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso di richiesta di concessione in sanatoria, finché non siano esauriti i relativi procedimenti amministrativi, riguarda soltanto le violazioni della legge urbanistica e non anche le infrazioni della normativa antisismica e di quella sulle opere in conglomerato cementizio.


L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 23 R L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 22 R

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