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Sent. C. Cass. 27/04/1993, n. 4926

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Vendita di immobile - Estremi della concessione non indicati - Nullità dell'atto ex art. 40 L. n. 47/1985 - Irretroattività 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Vendita di immobile - Terreni abusivamente lottizzati ed edifici senza concessione - Nullità ex art. 10, 4° c., L. n. 765/1967 e art. 15, 7° c., L. n. 10/1977 - Carattere relativo
1. La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 L. 28 febbraio 1985 n. 47 per gli atti traslativi di diritti reali su edifici, nel caso in cui da essi non risultino per dichiarazione dell'alienante gli estremi della licenza o della concessione ad aedificandum, non ha effetto retroattivo e pertanto non colpisce gli atti negoziali stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. 2. La nullità prevista dall'art. 10 4° c. L. 6 agosto 1967 n. 765 (abrogato dall'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47) e dall'art. 15 7° c. L. 28 gennaio 1977 n. 10, rispettivamente, per gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati ed a scopo residenziale e per i negozi aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione edilizia, non ha carattere assoluto, bensì di invalidità relativa, che può essere fatta valere soltanto dall'acquirente in buona fede.

1. Ved Cass. 31 ottobre 1989 n. 4554[R=W31O894554]. 2. Ved Cass 14 luglio 1989 n. 3322[R=W14L893322].
1. e 2. L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, 4° c. R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15, 7° c.R ; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 18 e 40 R

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