Sent. C. Cass. pen. 11/06/1992, n. 991 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 11/06/1992, n. 991

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Ordine di demolizione - E' misura amministrativa - Conseguenze - Applicabilità anche in caso di patteggiamento.
1. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, emanato dal giudice ai sensi dell'art. 7 u.c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura di sanzione amministrativa, di modo che non può essere oggetto di accordo tra le parti in caso di patteggiamento ed è sottratto al disposto dell'art. 445 nuovo C.p.p. che vieta l'applicabilità di pena accessoria e di misure di sicurezza con la sentenza che dispone l'irrogazione della pena su richiesta delle parti. (Nel formulare il principio sopra enunciato, la Corte suprema ha precisato che se il P.M. avesse richiesto l'emanazione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e tale richiesto non avesse avuto il consenso dell'imputato, il giudice avrebbe dovuto prendere atto del mancato accordo tra le parti; l'assenza, invece, della richiesta del P.M. - come nella fattispecie - doveva considerarsi irrilevante al fine dell'emanazione del suddetto ordine).

1. Ai sensi dell'art. 7 u.c. della L. 1985 n. 47, il giudice può ordinare la demolizione delle opere abusive, eseguite cioè in assenza di concessione, o in totale difformità o con variazioni essenziali (determinabili ai sensi dell'art. 8 della stessa legge) rispetto alla concessione stessa.
C.p.p. art. 445; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 u.c. R

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