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Sent. C. Cass. pen. 13/11/1992, n. 2996

44228 44228
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Violazione di sigilli - Continuazione di reato - Configurabilità 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Ordine di demolizione del giudice penale - Con la sentenza penale - Necessità - Rimessione atti all'Autorità comunale - Provvedimento abnorme
1. E' configurabile la continuazione tra il reato di costruzione abusiva e quello di violazione dei sigilli; infatti da un punto di vista astratto, poiché la violazione dei sigilli, nel caso della costruzione abusiva, si realizza anche attraverso la prosecuzione dei lavori di costruzione, è conforme alla logica ritenere che colui il quale si determina a realizzare una costruzione edilizia in violazione delle disposizioni vigenti in merito, ben può preventivamente proporsi di aggiungere, alle violazioni necessarie per pervenire allo scopo finale, anche quella di non tener conto di eventuali sequestri del manufatto e relative opposizioni di sigilli pur di proseguire e completare la costruzione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente affermava che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto la continuazione tra i reati de quibus, sostenendo che non sarebbe logicamente ammissibile la ,prefigurazione» anche del reato di violazione di sigilli da parte di colui che decida di realizzare una costruzione abusiva; la Cassazione ha respinto siffatto assunto, enunciando il principio di cui in massima). 2. In tema di reati edilizi, l'art. 7, u.c., L. 28 febbraio 1985 n. 47, prevede che il giudice con la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 17 lett. b) L. 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 20 legge n. 47 del 1985, ordina la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita; pertanto il giudice penale, al quale la legge attribuisce in via eccezionale un potere di natura amministrativa, deve limitarsi, una volta accertata la violazione del cit. art. 20 legge n. 47 del 1985 ad ordinare la demolizione dell'edificio abusivo, secondo una interpretazione non estensiva della norma, trattandosi di un potere normalmente riservato all'Autorità amministrativa con la conseguenza che deve ritenersi quale provvedimento abnorme e come tale sottratto al potere del giudice penale l'ordine impartito da un Pretore, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui al succitato art. 20 legge n. 47 del 1985 di rimettere gli atti al sindaco per l'abbattimento o la confisca dell'edificio. (Nella specie la confisca era stata dal Pretore sottoposta altresì alla condizione che la stessa fosse confermata dal giudice amministrativo innanzi al quale Pendeva il giudizio sull'adozione delle sanzioni amministrative).


L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 17 lett. b) R ; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 R

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