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Circ.Min. Beni e Att. Culturali 31/08/1985, n. 8

Tutela delle zone di particolare interesse ambientale.Applicazione L.431/85.
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[Premessa]


Come preavvertito con fonogramma n. 7341 del 27-8-1985, é stata pubblicata, nella G.

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PREMESSA
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I) É pregiudiziale alla corretta interpretazione della legge in parola il richiamo della normativa vigente in materia, non prescindendo dal costante rinvio alla giurisprudenza, alla dottrina ed alla prassi, in tanti lustri di applicazione formatesi.

É altresì utile, agli stessi fini, tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge 312 Rin sede di conversione in legge ed in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si é impegnato ad osservare.


Giova, infine, riflettere sull' accezione stessa di "bene ambientale", tenendo conto della evoluzione teoretica e pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna concezione di "bene", che non annulla, ma supera, non nega ma integra quello originario di "bellezza naturale".

.

Il rinvio al diritto positivo comporta, pertanto, l' obbligo di una lettura contestuale e comparata almeno delle seguenti fonti:

a) L. n. 1497 del 29 giugno 1939, Rl sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

b) L. n. 1089 del 1° giugno 1939, R sulla tutela di cose di interesse

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II) L' applicazione della legge in questione esige, anzitutto, un costante e proficuo rapporto di collaborazione tra questo Ministero, nei suoi organi centrali e periferici, i Ministeri aventi competenza sia pure parziale in materia (Agricoltura e Foreste, Lavori Pubblici, Marina Mercantile, etc.) e le Regioni.

Necessita, pertanto, istituzionalizzare collegamenti organici perché l' azione di tutela dalla programmazion

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III) Oggetto della tutela, di cui alla Legge 431, é il patrimonio paesistico e ambientale della Nazione.

Il fine da perseguire é quello diretto ad evitare alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio vietando interventi che arrechino deturpazione o stravolgimento dei luoghi. La tutela deve essere esercita

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TUTELA
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Strumenti di tutela

Gli strumenti di tutela previsti dalla Legge 431/85R sono:


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Oggetto di tutela

Il patrimonio, oggetto della Legge 431 deve distinguersi in due categorie:


A) i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497,

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III) Vincoli e loro natura
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III-A) Vincoli di cui ai Beni indicati sub lettera A)

Tali vincoli agiscono "ope legis" e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell' interesse "ipso iure" tutelato e non possono essere modificati a differenza di quelli imposti con provvedimenti amministrativi sia dello Stato che delle Regioni, i quali possono essere annullati o modificati ai sensi delÌ art. 14 del regolamento di attuazione della Legge 1497/39R e con le limitazioni disposte dal III comma dell' art. 82 del D.P.R. 616/77.R Tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica.


Spetta, quindi, all' Amministrazione individuarne quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto.


É necessario, pertanto, che presso ogni Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici si istituisca un gruppo di studio, in stretta collaborazione con le Soprintendenze ai Beni Archeologici, Artistici e Storici operanti sullo stesso territorio e con la Regione, ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell' ambito di quelle indicate all' art. 1. Se é vero, infatti, che, allo stato attuale, non si esige alcun intervento amministrativo per la sottoposizione a vincolo di tali presenze che, come detto, sono vincolate "ope legis", la determinazione fisica ossia spaziale, delle stesse é, invece, indispensabile per l' esercizio del diritto-dovere di tutela nel tempo, ossia, allorquando l' Amministrazione pubblica (statale e regionale) dovrà porre in essere i provvedimenti di autorizzazione o di diniego degli interventi di cui all' art. 7 della più volte citata Legge 1497/1939. R


Il compito della definizione di tali beni, se non arduo, é certamente non agevole, anche se la vasta dottrina filosofico-giuridica formatasi sul particolare argomento può essere di valido ausilio.


Di qui l' utilità dei gruppi di studio dianzi indicati, i cui esiti dovranno essere verificati in sede nazionale in un incontro dei Soprintendenti,

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III-B) Vincoli di cui ai Beni indicati sub lettera B)

Tali vincoli concernono quelle aree nelle quali vige il divieto di intervento di cui si dirà appresso, costituite, si ripete, da quelle individuate ai sensi dell' art. (o punto) 2 del D.M. 21 settembre 1984 nonché da tutte le altri, che le Regioni potranno individuare e, quindi, vincolare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (5-1-1986).


Per quanto concerne i beni di cui al punto 2 del D.M. 21 settembre 1984, si ritiene opportuno rammentare che i decreti di vincolo sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale relativamente alle Regioni Campania, Basilicata, Molise, Liguria, Lazio e Abruzzo, Marche, Gronda della Laguna di Venezia, Ville Lucchesi, Belmonte, etc.


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PIANIFICAZIONE PAESISTICA

I beni di cui alla presente circolare sono oggetto di pianificazione paesistica o urbanistico-territoriale.


Merita, anzitutto, considerazione che, mentre la Legge 1497 e il rispettivo Regolamento trattano esclusivamente di "piani paesistici" (vedi in particolare l' art. 5), R la legge in esame introduce una innovazione sensibile equiparando, o,

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SANZIONI

Le sanzioni previste sono quelle indicate nella Legge n. 1497 del 1939, R cui si aggiungono quelle di cui all' art. 20 della Legge

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