Sent. C. Cass. pen. 19/09/2004, n. 46865 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP6747

Sent. C. Cass. pen. 19/09/2004, n. 46865

49941 49941
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Localizzazione fabbricato in luogo diverso da quello di progetto - Reato - Violazione art. 20, lett. a) L. 1985/47.
1. In materia di edilizia la locazione di un fabbricato in luogo diverso da quello indicato nel progetto assentito dall'Autorità comunale integra la violazione dell'art. 20, lett. a) della L. 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 44 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che ciò comporta una violazione attinente al corretto assetto del territorio.

Sugli abusi edilizi per i quali si configura un reato ved. Cass. pen III 7 marzo 2003 n. 10632 (In materia di reati edilizi la responsabilità del proprietario, qualora sia committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti); 6 marzo 2003 n. 10267 [La prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli configura l'ipotesi di cui all'art. 349 Cod. pen (Violazione di sigilli) e non quella di reato ex art. 334 Cod. pen. ]; 3 marzo 2003 n. 9538 [1. La violazione della distanza minima dai confini prescritta dal regolamento edilizio integra il reato ex art. 20, lett. a), L. 28 febbraio 1985 n. 47 - 2 Ogni intervento, non autorizzato, su immobili sottoposti a vincolo paesistico integra il reato ex art. 20, lett. c), L. 1985/47]; 20 dicembre 2002 n. 43232 (Il proprietario del terreno sul quale viene eseguita una costruzione abusiva, nel caso in cui potendo intervenire se ne astenga deliberatamente, risponde del reato ex art. 20 L. 1985/47); 24 ottobre 2001 n. 38142(Con riferimento alla normativa antisimica di cui alla L. 2 febbraio 1974 n. 64)
[L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20, lett. a); R T.U. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44] R

Dalla redazione