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Sent. C. Cass. 23/01/2006, n. 1221

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Aree di parcheggio destinate a fabbricati urbani - Parcheggi realizzati in eccedenza - Conseguenze.
1. L'obbligo previsto dall'art. 18 della L. n. 765 del 1967 (introduttivo dell'art. 41 sexies della L. n. 1150 del 1942) - secondo cui, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - si riferisce solo agli spazi che si trovino in detta proporzione con la costruzione e non ad altri eventuali ed ulteriori. Conseguentemente, una volta che siano stai riservati per parcheggi spazi nella predetta misura, ogni spazio ulteriore (inteso come spazio libero da costruzioni, ovvero come box, o come autorimessa comune, ecc.) è completamente svincolato dalla richiamata disciplina (in quanto ad esso non applicabile) e, quindi, può essere liberamente venduto, locato o formare oggetto di altri negozi giuridici non costituendo pertinenza ai sensi della suddetta normativa speciale, per cui non può escludersi che detti spazi possano assumere, eventualmente, la natura di pertinenza, alla stregua, però, dell'art. 817 Cod. civ.. Naturalmente, la parte attrice, che chieda la tutela di un suo asserito diritto fondato sull'anzidetta normativa speciale (ovvero in base al ricordato art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dal citato art. 18 della L. n. 765 del 1967, al quale rinvia l'ultimo comma dell'art. 26 della successiva L. 28 febbraio 1985 n. 47), ha l'onere - trattandosi di un elemento costitutivo del suo prospettato diritto - di dedurre ed, inoltre, di provare che lo spazio (od il garage) oggetto della sua domanda rientra nella specificata proporzione e non costituisce, quindi, uno spazio ulteriore rispetto a quello adibito a parcheggio ai sensi della normativa medesima.

1. Conf. Cass. S.U. 15 giugno 2005 n. 12793 [R=WSU15G0512793]; 9 novembre 2001 n. 13857.[R=W9N0113857] Ved. Cass. 5 aprile 2000 n. 4197 R; 4 marzo 2000 n. 2473 R; 4 febbraio 1999 n. 973 R; S.U. 18 luglio 1989 n. 3363.[R=WSU18L893363] 1a. - Sull'attività edilizia relativa ai parcheggi ved. Cass. 22 febbraio 2006 n. 3961 R (Vincolo di destinazione di spazi riservati ai parcheggi ex L. 1942 n. 1150 - Inammissibilità di destinazione di aree diverse da quelle previste in concessione edilizia); C. Stato VI 10 febbraio 2006 n. 551 R (Costruzione di parcheggi nel sottosuolo o piano terra di immobili esistenti - Ammissibilità); S.U. 15 giugno 2005 n. 12793 [R=WSU15G0512793] (Parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo ex art. 18 L. 1967 n. 765 - Non soggetti a vincolo pertinenziale a favore di unità immobiliari del fabbricato); Cass. 23 marzo 2004 n. 5755 R (1. Vincolo di destinazione degli spazi relativi ai parcheggi - Diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - Efficacia erga omnes - 2. Inosservanza da parte del costruttore venditore del vincolo di destinazione a parcheggio delle aree accessorie - Conseguenze); 24 novembre 2003 n. 17882 in GIU 1/04, 207; 9 settembre 2003 n. 13143 R; 22 agosto 2003 n. 12342 R (Legittimità della vendita separata dell'unità abitativa e dell'area per parcheggio); 18 luglio 2003 n. 11261 R
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies; R L. 6 aprile 1967 n. 765, art. 18;R L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26 u.c.) R

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