N44 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 01/01/2002. Il termine è stato prorogato al 30/06/2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30/06/2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 19. - (Confisca dei terreni)

1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.”

Dalla redazione