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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Beni e Att. Culturali 16/10/1985, n. 3786
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PremessaLe istruzioni contenute nella presente circolare riguardano la legge 28 febbraio 1985, n. 47, R nella parte che disciplina la sanatoria delle opere edilizie abusive--capo IV, articoli 31 e 44--e sono intese a chiarire la ratio, il contenuto e la portata delle disposizioni che interessano specificamente l' Amministrazione per i beni culturali e ambientali allo stato attuale della elaborazione interpretativa che le riguarda. |
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Istruzioni per l' applicazione della normativa relativa alla sanatoria delle opere abusive contenuta nel capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "Norme in materia di controllo dell' attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive". |
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1.L' intervento dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nei procedimenti per la sanatoria delle opere edilizie abusive, regolati dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si concreta nella emanazione dei pareri previsti dall' art. 32, primo comma, prima parte,R della citata legge per il quale: "Il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincoli é subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso". Dalla formulazione della disposizione - che si riferisce genericamente ai "vincoli" incidenti sulle aree interessate dalle opere edilizie abusive per le quali é stata chiesta la sanatoria, e che collega la competenza all' emanazione del predetto parere esclusivamente alle attribuzioni istituzionalmente demandate dall' ordinamento a ciascuna amministrazione - si trae la conclusione che l' intervento dell' Amministrazione per i beni culturali e ambientali rappresenta un momento insopprimibile di tutti i procedimenti di sanatoria degli abusi edilizi realizzati su aree sottoposte a vincoli ricadenti nell' ambito dell' attività di tutela di questa amministrazione. |
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2.Il parere dovrà essere richiesto non solo nella ipotesi in cui esso si sostanzierà in un giudizio di compatibilità delle opere di cu |
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3.L' art. 33 stabilisce che non sono "sanabili" le opere in contrasto con i "vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici" (primo comma, lettera a); con i "vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali" (lettera b), con i "vincoli imposti a tutela di interessi |
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4.In tutte le ipotesi diverse da quelle regolate dall' art. 33, pertanto, gli organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dovranno esprimere un parere, che si concreterà in una valutazione non diversa, quanto al contenuto, da quella che si esprime ordinariamente in relazione alla previsione di realizzazione di oper |
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5.L' art. 32, primo comma, seconda parte, attribuisce al parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli imposti sulle aree, carattere di parere vincolante ("il rilascio della concessione o dell' autorizzazione in sanatoria é subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo"). Il parere si estrinseca in una valutazione di compatibilità del |
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6.É inoltre necessario precisare che, ove le aree su cui insistono le opere abusive siano state |
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7.Per quanto concerne le modalità di esercizio delle attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali nel procedimento del condono (rilascio del parere vincolante), si ritiene indispensabile, al fine di |
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8.Infine, come si é visto, il parere dell' Amministrazione per i beni culturali e ambientali é vincolante. Pertanto, ove si tratti di opere rientranti nella fattispecie dell' art. 33, ovvero di opere per le quali non interve |
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