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Sent. C. Cass. pen. 09/11/2000, n. 12999

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Confisca.
1. In caso di lottizzazione abusiva l'ordine di confisca, imposto dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, stante la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità del bene, con la conseguente sua irrevocabilità in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la confisca disposta in presenza di un piano di recupero previsto dall'art. 29 della legge n. 47 e deliberato dal consiglio comunale, evidenziando come anche la modifica del piano regolatore sia subordinata all'approvazione da parte della Regione e ritenendo sino a tale approvazione non rilevante il deliberato comunale).

1a. Ved. Cass. pen. III 14 dicembre 2000 n. 12989.
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 19 e 20)R

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