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Sent. C. Cass. pen. 12/05/2000, n. 1961

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione - Ordine - Ex art. 7 L. 1985 n. 47.
1. Compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 655 Cod. proc. pen., determinare le modalità esecutive della demolizione disposta ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47; ove sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione; la richiesta volta ad attivare questa funzione giurisdizionale deve avere ad oggetto la controversia da risolvere e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e causa petendi.

1a. Ved. Cass. pen. III 15 marzo 2000 n. 65.
(Cod. proc. pen. art. 655; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7)R

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