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Sent. C. Cass. pen. 02/03/1995, n. 3971

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Condono - Sospensione azione penale - Condizione.
1. In tema di c.d. condono edilizio, perché possa operare la sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie fino all'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali di cui all'art. 22 2° comma, L. 28 febbraio 1985 n. 47, alla luce delle modifiche introdotte a tale articolo dall'art. 7 10° comma D.L. 26 gennaio 1995 n. 24, è necessaria la dimostrazione della proposizione dell'impugnazione. (Nella specie la Corte suprema ha ritenuto che, non essendovi dimostrazione di tale adempimento e non risultando dimostrati la presentazione di alcuna istanza di condono né il versamento di alcuna somma a titolo di oblazione, il procedimento non poteva essere sospeso, nemmeno a norma dell'art. 38 L. 28 febbraio 1985 n. 47, giacché era decorso il termine fissato al 1° marzo 1995 dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 per la sospensione automatica di cui all'art. 44 L. n. 47 del 1985 cit.).

1. Ved. nota 1a. a Cass. pen. III 4 aprile 1995 n. 661.
L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 22, 2° c., 38 e 47 R; L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39 R; D.L. 26 gennaio 1995 n. 24, art. 7, 10° c.

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