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Sent. C. Cass. 20/07/1999, n. 7766

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1. Edilizia ed urbanistica Attività edilizia Nuove costruzioni Previsione di appositi spazi di parcheggio - Limiti.
1. La norma dell'art. 41 «sexies» della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (e poi oggetto di richiamo dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47), laddove prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di loro pertinenza debbono essere riservati appositi spazi di parcheggio, cosi ponendo un vincolo pubblicistico di destinazione ed un rapporto di pertinenza necessario, tra gli appartamenti dell'edificio e detti spazi al loro servizio, non scindibile da atti di autonomia privata, non trova applicazione agli edifici realizzati in epoca precedente alla sua entrata in vigore, non essendo detta norma retroattiva. Ne consegue che per tali edifici la persistenza del vincolo pertinenziale fra i due beni può essere concretamente negata dal giudice, se le parti abbiano diversamente disposto in sede di stipulazione concernente la cosa principale (ex art. 818, primo comma, ultimo inciso, Cod. civ.).


(Cod. civ. artt. 817 e 818; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 bisR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26)R

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