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Sent. C. Stato 10/07/2000, n. 3860

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo - Esenzione - Ex art. 9, lett. f), L. 1977 n. 10 - Non spetta per opera costruita da privato.
1. Il contributo di concessione edilizia ex art. 9, lett. f) della L. 28 gennaio 1977 n. 10 è dovuto per l'opera costruita da un privato anche se questi si è impegnato a darlo in locazione a P.A.; infatti per l'esenzione del detto contributo occorre la sussistenza di due requisiti insieme: un requisito oggettivo (per cui deve trattarsi della costruzione di opere pubbliche o di interesse generale) ed un requisito soggettivo (per cui le opere anzidette devono essere eseguite da un Ente competente istituzionalmente).

1a. Sulla esenzione del contributo edilizio ved. C. Stato V 6 dicembre 1999 n. 2061R [Esenzione ex art. 9, c. 1, lett. f), L. 28 gennaio 1977 n. 10, per opera di interesse generale e anche per opera eseguita da un privato per conto di ente pubblico ma non per opera costruita da un'impresa per la propria attività]; C. Stato V 27 agosto 1999 n. 999R (Esenzione ex art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457R per i lavori di restauro e risanamento conservativo ma non di ristrutturazione che aumenti la superficie utile pur lasciando inalterato il volume); C. Stato V 20 luglio 1999 n. 849R (Come C. Stato V 10 luglio 2000 n. 3860); Csi 20 luglio 1999 n. 369R [Esenzione ex art. 9, lett. f), L. 1977 n. 10, ma non per opera realizzata da un privato]; C. Stato V 10 maggio 1999 n. 536R (C.s.); C. Stato V 2 novembre 1998 n. 1557R (Esenzione ex art. 18, 2° c., L. 28 gennaio 1977 n. 10, esclusa per lavori di , quali sono quelli per ricavare un maggior numero di unità abitativa rispetto alla primitiva concessione); C. Stato V 19 maggio 1998 n. 617R (Come C. Stato V 99/2061); C. Stato V 4 maggio 1998 n. 492R [ - per la quale l'art. 9, 1° c., lett. f), L. 1977/10 prevede l'esenzione - sono le strutture aeroportuali adibite ad uffici degli spedizionieri]; Csi 21 novembre 1997 n. 537R [Esenzione ex art. 9, lett. a) L. 1977 n. 10 per gli ai sensi art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153[R=L15375,A=12]]; C. Stato V 29 settembre 1997 n. 1067R [Esenzione ex art. 9, lett. f) L. 1977 n. 10, per opera pubblica o di interesse pubblico realizzata da ente pubblico o da altro soggetto per suo conto, come nel caso della concessione]; C. Stato V 14 aprile 1997 n. 345R (Sul concetto di ex art. 18, 3° c., L. 1977 n. 10, come precisato da art. 8, L. 28 febbraio 1985 n. 47R); C. Stato V 21 gennaio 1977 n. 69[R=WCS21GE7769] (Ved. C. Stato V 99/2061); C. Stato VI 19 luglio 1996 n. 960R (Come Csi 1997 n. 537); Csi 16 maggio 1996 n. 131R [Duplice requisito per l'esenzione dal contributo per la costruzione di un edificio in zona agricola ex art. 9, lett. a), L. 1977 n. 10]; C. Stato V 19 settembre 1995 n. 1313R (Come Csi 1999 n. 369); C. Stato V 7 settembre 1995 n. 1280R (Come C. Stato V 1997 n. 10).
[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, lett. f)]R

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