Requisiti igienico-sanitari nelle costruzioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
17/09/2024

Requisiti igienico-sanitari nelle costruzioni

A cura di:
  • Studio Groenlandia
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REQUISITI IGIENICO-SANITARI GENERALI DELLE ABITAZIONI

I requisiti igienico-sanitari

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Altezza dei locali

Le altezze minime indicate possono essere derogate entro i limiti già esistenti all’epoca dell’emanazione del relativo D.M. 5 luglio 1975 e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie. Ciò peraltro presuppone che:

a) l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione;

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Interventi di recupero o per i quali sia previsto un progetto di ristrutturazione

L’art. 24 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 69/2024, conv. dalla L. 105/2024 prevede inoltre una deroga ai limiti di

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Superficie minima

Si noti che (cfr. TAR Piemonte, 21 luglio 2005, n. 2597) l’adeguatezza o meno di un alloggio alla salute dell’uomo costituisce un dato oggettivo, insuscettibile di variazioni nel tempo a seconda del numero di occupanti, per cui le sopravvenute esigenze abitative non valgono a rendere inadeguato (e quindi ampliabile a norma del piano regolatore) un fabbricato che, prima dell’aumento del numero degli occupanti, era conforme alle prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975.

In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l’inadeguatezza oggettiva dell’alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile.


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Interventi di recupero o per i quali sia previsto un progetto di ristrutturazione

L’art. 24 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 69/2024, conv. dalla L. 105/2024 prevede una deroga ai limiti di superficie minima degli alloggi monostanza in caso di:

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Bagni

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/07/1975, ciascun alloggio deve essere dotato di almeno una stanza da bagno.

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Illuminazione e finestrature

Tipo di locale

Illuminazione/finestratura richiesta

Rif. normativo

Locali in genere

necessità di adeguata illuminazione naturale diretta

art. 5, D.M. 5 luglio 1975

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Riscaldamento

Ai sensi dell’art. 4 del

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Temperatura di progetto degli alloggi

Ai sensi dell’art. 5 del

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Ventilazione ed esclusione di condizioni di umidità

Ai sensi dell’art. 6 del

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Aspirazione di fumi ed esalazioni

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 05/07/1

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DEROGHE PER INTERVENTI DI RECUPERO CON PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE (DECRETO SALVA CASA)
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Le norme introdotte dal Decreto Salva casa

Il D.L. 69/2024 (c.d. “Decreto Salva casa”), nel testo risultante dalla legge di conversione, ha previsto l’integrazione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, riguardante la segnalazione certificata di agibilità degli edifici. In particolare, sono stati inseriti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in materia di requisiti di altezza minima e di superfic

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Altezza e superficie minima in deroga

Nel dettaglio, le norme introdotte stabiliscono che il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipo

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Condizioni per la deroga ai requisiti di agibilità

L’asseverazione può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche, nonché in aggiunta sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1) i locali siano situati in edifici sottoposti a un intervento di recupero che porti al miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie dell’immobile N5;

2) sia presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottimizzando la ventilazione e i riscontri d’aria.

In particolare, il progetto deve contenere soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

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REQUISITI IGIENICO-SANITARI IN EDIFICI CONDONATI E NEL CASO DI RECUPERO DI SOTTOTETTI
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Edifici condonati

Gli immobili “condonati” in base alle normative speciali che hanno nel corso degli ultimi decenni contraddistinto il quadro normativo della materia, ammettono deroghe alle norme fissate dai regolamenti comunali ma non a quelle primarie sui requisiti degli edifici stabiliti per assicurarne la salubrità. In effetti l’art. 35 della L. n. 47 del 1985, dispone quanto segue: “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qual

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Altezze minime nel recupero dei sottotetti

Deroghe alle norme sulle altezze possono essere disposte per legge regionale come avviene abitualmente con riguardo alle norme che le Regioni hanno emanato per favorire (allo scopo di limitare il consumo del territorio con nuove costruzioni) gli interventi di recupero dei sottotetti e che ammettono altezze delle abitazioni più basse rispetto a quella minima prevista dalle norme igienico-sanitarie nazionali.


RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Regioni

Altezze in metri

Norme regionali

media

minima

Abruzzo

2,40 (*)

1,40 (*)

L.R. Abruzzo 18 aprile 2011, n. 10, art. 1

(*) Per gli edifici posti a quote superiori ai 1.000 metri di altitudine l’altezza media è ridotta a m 2,10 e quella minima a m 1,20

Basilicata

2,20

1,40

L.R. Basilicata 4 gennaio 2002, n. 8, art. 4

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DEROGHE AI REQUISITI D’ALTEZZA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO TERMICO

Il decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici consente

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interpretazioni e Deroghe previste dal Decreto semplificazioni (d.L. 76/2020)

L'art. 10 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede misure in materia edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, apportando, tra l'altro modifiche al Testo unico edilizia (di cui al D.P.R. 380/2001). Si veda in proposito @@AR1738@@.

In particolare, l'art. 10, comma 2, del D.L. 76/2020, prevede che, nelle more dell'approvazione del Decreto di cui all'art. 20, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, le disposizioni del D.M. 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'alte

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TITOLI ABILITATIVI E REQUISITI IGIENICO-SANITARI: AUTOCERTIFICAZIONE

L’art. 20, D.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce che la domanda per il rilascio del permesso di costruire, è, tra l’altro, accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto alle normative igienico-sanitarie. Tale dichiarazione viene ovviamente ora rilasciata nell’ambito della modulistica unica utilizzata per la presentazione delle istanze e delle pratiche edilizie.

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