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Sent. C. Cass. pen. 02/03/1995, n. 687

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Condono - Disciplina correlata - Restituzione immobile sequestrato ed emissione provvedimento reale restrittivo - Diretta incidenza - Esclusione.
1. La disciplina del c.d. condono edilizio non incide immediatamente né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, giacché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti perché possa operare la causa estintiva ed è necessaria la sua formale dichiarazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza confermativa di sequestro preventivo, era stata dedotta la carenza di motivazione circa la compatibilità del sequestro preventivo con il condono edilizio e la contraddittorietà della stessa in relazione alla facoltà, concessa dall'art. 35, 8° comma L. 28 febbraio 1985 n. 47, di completare sotto la propria responsabilità l'opera edilizia dopo aver corrisposto almeno due rate dell'oblazione. La Corte suprema ha osservato che permarrebbe sempre in capo al giudice la possibilità di accertare se la prosecuzione dei lavori per il loro completamento sia legittima o meno, sicché occorre sempre effettuare una valutazione sulla sussistenza della causa di estinzione; che durante la sospensione sono sempre ammessi gli atti urgenti, quale è il sequestro; che la disposizione di cui al 19° comma dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 si riferisce alle sanzioni amministrative e non a quelle penali e può rilevare semmai ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui procedimento, almeno in sede di incidente di esecuzione, dovrebbe essere sospeso in base alla normativa su accennata).

1a. Come nota 1a. a Cass. pen. III 4 aprile 1995 n. 661.
L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 7 e 35, 8° c. R; L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, 19° c. R

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