Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 26/10/1972, n. 633
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Leg.vo 03/08/2022, n. 114
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D. Leg.vo 27/05/2022, n. 72
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D. Leg.vo 25/05/2021, n. 83
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D. Leg.vo 01/06/2020, n. 45
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 03/05/2019, n. 37
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Leg.vo 29/11/2018, n. 141
- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2018, n. 96)
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 20/11/2017, n. 167
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- L. 07/07/2016, n. 122
- D. Leg.vo 11/02/2016, n. 24
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156
- D. Leg.vo 05/08/2015, n. 128
- L. 29/07/2015, n. 115
- D. Leg.vo 31/03/2015, n. 42
- L. 23/12/2014, n. 190
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 30/10/2014, n. 161
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90)
- L. 14/01/2013, n. 3
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- L. 15/12/2011, n. 217
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- L. 07/07/2009, n. 88
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- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D. Leg.vo 02/02/2007, n. 26
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 124/11/2006, n. 286)
- D.L. 15/09/2006, n. 258 (L. 10/11/2006, n. 278)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D. Leg.vo 15/12/2005, n. 294
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 19/09/2005, n. 215
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- D.L. 30/12/2004, n. 314 (L. 01/03/2005, n. 26)
- L. 30/12/2004, n. 311
- D. Leg.vo 20/02/2004, n. 52
- L. 24/12/2003, n. 350
- D. Leg.vo 01/08/2003, n. 273
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D. Leg.vo 09/04/2003, n. 69
- L. 27/12/2002, n. 289
- D.L. 24/12/2002, n. 282 (L. 21/02/2003, n. 27)
- D. Leg.vo 19/06/2002, n. 191
- L. 28/12/2001, n. 448
- D.P.R. 07/12/2001, n. 435
- D.P.R. 05/10/2001, n. 404
- L. 18/10/2001, n. 383
- D.P.R. 12/04/2001, n. 222
- D. Leg.vo 27/04/2001, n. 193
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- L. 27/07/2000, n. 212
- D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74
- D.P.R. 07/02/2000, n. 48
- D. Leg.vo 18/02/2000, n. 47
- D.P.R. 14/10/1999, n. 542
- L. 17/01/2000, n. 7
- L. 13/05/1999, n. 133
- D. Leg.vo 24/03/1999, n. 81
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 60
- L. 18/02/1999, n. 28
- L. 23/12/1998, n. 448
- D. Leg.vo 19/11/1998, n. 422
- D.P.R. 22/07/1998, n. 322
- L. 03/08/1998, n. 296
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- L. 18/06/1998, n. 192
- D.L. 12/06/1998, n. 181 (l. 03/08/1998, n. 271)
- L. 08/05/1998, n. 146
- D.P.R. 23/03/1998, n. 100
- D. Leg.vo 23/03/1998, n. 56
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471
- D. Leg.vo 04/12/1997, n. 460
- L. 27/12/1997, n. 449
- D.L. 29/09/1997, n. 328 (L. 29/11/1997, n. 410)
- D. Leg.vo 02/09/1997, n. 313
- D. Leg.vo 09/70/1997, n. 241
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.L. 11/03/1997, n. 50 (L. 09/05/1997, n. 122)
- L. 18/02/1997, n. 28
- D.P.R. 09/12/1996, n. 695
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- L. 06/02/1996, n. 52
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 02/10/1995, n. 415 (L. 29/11/1995, n. 507)
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- D.L. 23/02/1995, n. 41 (L. 22/03/1995, n. 41)
- D.L. 24/11/1994, n. 646 (L. 21/01/1995, n. 22)
- D.L. 30/09/1994, n. 564 (L. 30/11/1994, n. 656)
- D.L. 10/06/1994, n. 357 (L. 08/08/1994, n. 489)
- D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473)
- D.L. 23/05/1994, n. 308 (L. 22/07/1994, n. 458)
- D.L. 30/12/1993, n. 557 (L. 26/02/1994, n. 133)
- L. 24/12/1993, n. 537
- L. 10/12/1993, n. 515
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 22/05/1993, n. 155 (L. 19/07/1993, n. 243)
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- D.L. 30/12/1991, n. 417 (L. 06/02/1992, n. 66)
- L. 30/12/1991, n. 413
- L. 08/11/1991, n. 381
- D.L. 13/05/1991, n. 151 (L. 12/07/1991, n. 202)
- D.L. 03/05/1991, n. 143 (L. 05/07/1991, n. 197)
- D.L. 07/03/1991, n. 68 (L. 29/04/1991, n. 139)
- L. 29/12/1990, n. 428
- L. 29/12/1990, n. 408
- L. 29/12/1990, n. 405
- D.L. 15/09/1990, n. 261 (L. 12/11/1990, n. 331)
- D.L. 27/04/1990, n. 90 (L. 26/06/1990, n. 165)
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989, n. 154)
- D.L. 09/09/1988, n. 397 (L. 09/11/1988, n. 475)
- D.L. 30/05/1988, n. 173 (L. 26/07/1988, n. 291)
- D.L. 14/03/1988, n. 70 (L. 13/05/1988, n. 154)
- Sent. C. Cost. 11/02/1988, n. 207
- D.M. 27/02/1987
- D.L. 26/01/1987, n. 8 (L. 27/03/1987, n. 120)
- D.M. 16/07/1986
- D.L. 30/12/1985, n. 791 (L. 28/02/1986, n. 46)
- D.M. 28/02/1985
- L. 19/01/1985, n. 3
- D.L. 19/12/1984, n. 853 (L. 17/02/1985, n. 17)
- D.L. 29/12/1983, n. 746 (L. 27/02/1984, n. 17)
- D.P.R. 28/12/1982, n. 954
- D.L. 30/12/1982, n. 953 (L. 28/02/1983, n. 53)
- D.L. 01/10/1982, n. 697 (L. 29/11/1982, n. 887)
- D.P.R. 09/08/1982, n. 525
- D.P.R. 05/06/1982, n. 506
- D.P.R. 15/07/1982, n. 463
- D.L. 10/07/1982, n. 429 (L. 07/08/1982, n. 516)
- Sent. C. Cost. 27/04/1982, n. 89
- D.P.R. 30/12/1981, n. 793
- D.P.R. 30/12/1980, n. 897
- L. 22/12/1980, n. 889
- D.L. 31/10/1980, n. 693 (L. 22/12/11980, n. 891)
- L. 24/04/1980, n. 146
- L. 29/02/1980, n. 31
- D.L. 30/12/1979, n. 660 (L. 29/02/1980, n. 31)
- D.P.R. 31/03/1979, n. 94
- D.P.R. 29/01/1979, n. 24
- L. 05/01/1979, n. 1
- D.L. 23/12/1978, n. 816 (L. 19/02/1979, n. 53)
- D.P.R. 18/10/1978, n. 668
- D.L. 26/05/1978, n. 216 (L. 24/07/1978, n. 388)
- D.P.R. 05/04/1978, n. 131
- D.L. 23/12/1977, n. 936 (L. 23/02/1978, n. 38)
- D.L. 09/12/1977, n. 893 (L. 01/02/1978, n. 20)
- D.P.R. 30/11/1977, n. 888
- D.L. 04/03/1977, n. 58 (L. 09/05/1977, n. 183)
- D.L. 07/02/1977, n. 15 (L. 07/04/1911, n. 102)
- D.P.R. 24/12/1976, n. 872
- D.L. 23/12/1976, n. 852 (L. 21/02/1977, n. 31)
- D.L. 18/03/1976, n. 46 (L. 10/05/1976, n. 249)
- D.L. 13/08/1975, n. 377 (L. 16/10/1975, n. 493)
- D.P.R. 02/07/1975, n. 288
- L. 01/04/1975, n. 98
- D.P.R. 23/12/1974, n. 687
- D.L. 06/07/1974, n. 260 (L. 14/08/1974, n. 354)
- D.L. 06/07/1974, n. 254 (L. 17/08/1974, n. 383)
- D.P.R. 29/09/1973, n. 600
- L. 23/12/1972, n. 821
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Operazioni imponibiliL'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di serviz |
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Art. 2. - Cessioni di beniCostituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra |
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Art. 2-bis - Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, |
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Art. 3. - Prestazioni di serviziCostituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e |
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Art. 4. - Esercizio di impresePer esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. N349 Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le pr |
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Art. 5. - Esercizio di arti e professioniPer esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica cos |
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Art. 6. - Effettuazione delle operazioniLe cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la |
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Art. 6-bis - Definizione di buono-corrispettivo |
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Art. 6-ter - Buono-corrispettivo monouso1. Un buono-corri |
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Art. 6-quater - Buono-corrispettivo multiuso1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6 -bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è not |
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Art. 7. - Territorialità dell'imposta - Definizioni1. Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; |
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Art. 7-bis. - Territorialità - Cessioni di beni1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. |
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Art. 7-ter. - Territorialità - Prestazioni di servizi1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dell |
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Art. 7-quater. - Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in |
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Art. 7-quinquies. - Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, |
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Art. 7-sexies. - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b) l |
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Art. 7-septies. - Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2); |
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Art. 7-octies - Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero; b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’est |
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Art. 8. - Cessioni all'esportazioneCostituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; b) le cessioni con trasporto o spedizion |
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Art. 8-bis. Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; |
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Art. 9. - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionaliCostituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi Internazionali non imponibili: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; N268 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei |
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Art. 10. - Operazioni esenti dall'impostaSono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; N317 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e accrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate. 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni |
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Art. 11. - Operazioni permutative e dazioni in pagamentoLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessi |
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Art. 12. - Cessioni e prestazioni accessorie |
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Art. 13. - (Base imponibile)1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del |
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Art. 14. - Determinazione del valore normale1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizion |
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Art. 15. - Esclusioni dal computo della base imponibileNon concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità |
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Art. 16. - Aliquote dell'impostaL’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento N266 della base imponibile dell’operazione. |
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Art. 17. - Debitore d’impostaL'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) |
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Art. 17-bis. - Acquisto di pubblicità on line1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati a |
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Art. 17-ter. - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.N233 1-bis. Le d |
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Art. 18. - RivalsaIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per l |
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Art. 19. - Detrazione1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. N236 2. N29 Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto de |
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Art. 19-bis. - Percentuale di detrazione1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno |
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Art. 19-bis1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; |
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Art. 19-bis2 - Rettifica della detrazione1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitat |
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Art. 19-ter. - Detrazione per gli enti non commercialiPer gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. |
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Art. 20. - Volume d'affariPer volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o |
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TITOLO II - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI |
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Art. 21. - Fatturazione delle operazioni1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; |
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Art. 21-bis. - Fattura semplificata1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, |
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Art. 22. - Commercio al minuto e attività assimilateL'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mens |
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Art. 23. - Registrazione delle fattureIl contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento |
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Art. 24. - Registrazione dei corrispettiviI commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota |
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Art. 25. - Registrazione degli acquisti"Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,"N254 anteriormente alla liquidazione periodica "nella quale è esercitato il diritto all |
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Art. 26. - Variazioni dell’imponibile o dell’imposta1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. 2. N322 Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. N228 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine |
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Art. 27. - Dichiarazioni e versamenti mensili |
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Art. 30. - Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza |
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Art. 30-bis. - Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali1. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle oper |
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Art. 30-ter - Restituzione dell’imposta non dovuta1. Il soggetto passiv |
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Art. 32. - Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obbli |
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Art. 32-bis. |
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Art. 33. |
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Art. 34. - Regime speciale per i produttori agricoli1. N286 Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 2. Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane; |
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Art. 35. - Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichi |
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Art. 35-bis. - Eredi del contribuenteGli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal cont |
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Art. 35-ter. - Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema. 2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscal |
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Art. 35-quater. - Pubblicità in materia di partita IVAAl fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle |
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Art. 36. - Esercizio di più attivitàNei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività e |
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Art. 36-bis. - Dispensa da adempimenti per le operazioni esentiIl contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazion |
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Art. 38. - Esecuzione dei versamenti e dei rimborsiI versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane |
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Art. 38-bis - Esecuzione dei rimborsi1. I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. 2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell’articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis). 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a “30.000 euro” N |
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Art. 38-bis1 - Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. |
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Art. 38-bis2 - Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro. N95 2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tr |
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Art. 38-bis3 - Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies o 74-sexies.1 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione. N67 |
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Art. 38-ter. - Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità1. La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività. 1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli arti |
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Art. 39. - Tenuta e conservazione dei registri e dei documentiI registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I cont |
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Art. 40. - Ufficio competenteCompetente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto n |
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TITOLO II-BIS - OBBLIGHI GENERALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO |
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Art. 40-bis - Definizioni1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: a) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; b) “servizio di |
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Art. 40-ter - Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento |
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Art. 40-quinquies - Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo: |
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Art. 40-sexies - Dati da conservare1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 40 -ter contiene le seguenti informazioni: a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; b) il nome o la denominazione commerciale del be |
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TITOLO III - SANZIONI |
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Art. 42. |
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Art. 43. |
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Art. 44. |
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Art. 45. |
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Art. 46. |
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Art. 47. |
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Art. 48. |
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Art. 49. |
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TITOLO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE |
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Art. 51. - Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiuntoGli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio. N336 Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), d |
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Art. 52. - Accessi, ispezioni e verificheGli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui “al codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”N241, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni d |
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Art. 53. - Presunzioni di cessione e di acquistoSi presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, pe |
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Art. 54. - Rettifica delle dichiarazioniL'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scrit |
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Art. 54-bis. - Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni present |
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Art. 54-ter - Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione |
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Art. 54-quater - Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta. N69 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: |
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Art. 54-quinquies - Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonché sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 51 o desunte sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano g |
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Art. 55. - Accertamento induttivoSe il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai se |
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Art. 56. - Notificazione e motivazione degli accertamentiLe rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali. Negli avv |
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Art. 59. - RicorsiIl contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni re |
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Art. 60-bis. - Solidarietà nel pagamento dell'imposta1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3. |
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Art. 62. - Riscossione coattiva e privilegiSe il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56. |
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Art. 63. - Collaborazione della guardia di finanzaLa Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articol |
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Art. 64. - Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazioneGli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quin |
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Art. 65. - Obblighi dell'amministrazione finanziariaL'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti deg |
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Art. 66. - Segreto d'ufficioGli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanz |
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Art. 66-bis. - Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve ess |
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TITOLO V - IMPORTAZIONI |
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Art. 67. - Importazioni1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7: a) le operazioni di immissione in libera pratica...; b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; |
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Art. 68. - Importazioni non soggette all'impostaNon sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli; N73 |
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Art. 69. - Determinazione dell'imposta.L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore |
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Art. 70. - Applicazione dell'impostaL'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizion |
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Art. 70.1 - Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore |
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TITOLO V-bis - GRUPPO IVA |
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Art. 70-bis - Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o pr |
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Art. 70-ter - Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovve |
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Art. 70-quater - Costituzione del gruppo IVA1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente: a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito; b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene acc |
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Art. 70-quinquies - Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. 2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. |
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Art. 70-sexies - Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA |
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Art. 70-septies - Adempimenti1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari. |
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Art. 70-octies - Responsabilità |
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Art. 70-novies - Disposizioni in materia di opzioni e revoche1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater è comunicata dal rappresentante di |
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Art. 70-decies - Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: |
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Art. 70-undecies - Attività di controllo |
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Art. 70-duodecies - Disposizioni speciali e di attuazione1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, a |
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TITOLO V-ter - REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 71. - Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San MarinoLe disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici |
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Art. 72. - Operazioni non imponibili1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di serv |
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Art. 73. - Modalità e termini specialiIl “Ministro dell'economia e delle finanze” N222, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni ineren |
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Art. 73-bis. - Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; |
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Art. 74. - Disposizioni relative a particolari settoriIn deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) N285 per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. |
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Art. 74-bis. - Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativaPer le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e regist |
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Art. 74-ter. - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. |
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Art. 74-quater. - Disposizioni per le attività spettacolistiche1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si |
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Art. 74-quinquies. - Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. N67 2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.N279 3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; b) indirizzo postale, i |
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Art. 74-sexies - Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo. N67 2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione euro |
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Art. 74-sexies.1 - Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma. 2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si consider |
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Art. 74-septies - Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di n |
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Art. 74-octies - Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14, è effett |
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Art. 75. - Norme applicabiliPer quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accerta |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 76. - Istituzione e decorrenza dell'impostaL'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1973. |
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Art. 77. - Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sull'entrataPer le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene |
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Art. 78. - Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessiliPer le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. |
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Art. 80. - Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutiviFino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n |
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Art. 81. - Applicazione dell'imposta nell'anno 1973I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dello art. 43. |
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Art. 82. - Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimentiI contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali b |
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Art. 83. - Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorteI contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile, o attività agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa: 1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e component |
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Art. 84. - Dichiarazione di detrazioneAi fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale. Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta |
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Art. 85. - Applicazione delle detrazioniL'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da |
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Art. 86. - Sanzioni per indebita detrazioneIl contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli |
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Art. 87. - Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filatiI contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiun |
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Art. 88. - Validità di precedenti autorizzazioniLe autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agl |
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Art. 89. - Revisione dei prezzi per i contratti in corsoI corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo i |
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Art. 90. - Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributiCon decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni; 2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; 3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modif |
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Art. 91. - Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrataLa restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quant |
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Art. 92. - Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazioneLa soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè |
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Art. 93. - Norme transitorie in materia di imposte di consumoPer le opere edilizie in corso di costruzione alla data dei 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita. |
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Art. 94. - Entrata in vigoreIl presente decreto entrerà in vigore il 1 gennaio 1973. |
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Tabella A - Beni e servizi soggetti ad aliquota ridottaParte I - Prodotti agricoli e ittici N116 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04); N117 3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); 4) N301 conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06); N117 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06); 6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura; 8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01); 10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 12) miele naturale (v.d. 04.06); 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02); 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04); 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03); 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; N262 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06); 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12); 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13); 20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01); 23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08); 26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07); 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08); 29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09); 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10); 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03); 32) alghe (v.d. ex 14.05); 33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17); 34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05); N118 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07); 38) aceto di vino (v.d. ex 22.10); 39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04); 40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06); 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01); 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01); 44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03); 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04); 46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01); 48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03); 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02); 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01); 51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02); 52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03); 53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01); 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02); 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04); 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
1) N121 2) N122 3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07); N123 N212 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02); N117 12) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01); N117 12-bis) N124 13) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; |
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Tabella C - Spettacoli ed altre attività1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; N209 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; N209 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a |
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