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Circ. Ag. Entrate 30/04/2009, n. 20/E

Esigibilità dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo - Articolo 7, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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[Premessa]


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1 Premessa

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, R ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Il differimento dell&

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2 Ambito di applicazione


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2.1. Profili soggettivi

La facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa a coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni – a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 – effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Possono essere emesse fatture con IVA ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia; in tali ipotesi, infatti, il soggetto passivo nazionale fattura l’operazione con indicazione in fattura dell’IVA e può, quindi, optare per il suo differimento in quanto debitore dell’imposta.

Sono, invece, escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero.

Come anticipato, il decreto attuativo h

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2.2. Limite temporale al differimento dell’esigibilità

Come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 185 e dall’articolo 1 del decreto attuativo, con riguardo alla singola operazione per la quale sia stata esercitata l’opzione, “l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”. Il predetto termine di un anno, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche se il corrispettivo non è stato pagato, decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione” da determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi del citato articolo 6 le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano i beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Quindi è da tale momento che decorre l’anno di differimento dell’esigibilità

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3 Casi di esclusione

Come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 185, il differimento dell’esigibilità dell’imposta non è consentito per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il predetto differimento.

In particolare, la facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:

- regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);

- regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);

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4 Aspetti procedurali


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4.1 Adempimenti del cedente o prestatore

Il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

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4.2 Adempimenti del cessionario o committente

Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.

Tale previsione esplicita la regola generale di cui all’articolo 1

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5 Effetti su altre fattispecie ad esigibilità differita

Le disposizioni in tema di IVA differita di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 non interferiscono con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità differita.

In particolare, esse non si applicano alle operazioni per le qua

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6 Entrata in vigore

L’opzione per l’IVA di cassa di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 può essere esercitata, al ricorrere di tutte le condizioni in precedenza esaminate, con riguardo

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