L'Agenzia delle Entrate tratta il tema del reverse charge e dei requisiti per la sua applicabilità ribadendo che tale meccanismo fiscale si applica, esclusivamente nell'ambito di un contratto di subappalto, quando entrambi i soggetti coinvolti svolgono prestazioni riconducibili al comparto edile, anche se tali prestazioni non rappresentano l'oggetto principale dell'attività dell'impresa, o nel caso quest'ultima cambi codice d'attività in corso di esecuzione del contratto.
Si ricorda che si considerano ricadenti nell'ambito edile le prestazioni ricomprese nella sezione F (“Costruzioni”) della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (sostituita dalla tabella ATECO 2007).
Nella fattispecie, l'Agenzia ha altresì chiarito che non rileva ai fini dell'applicazione del reverse charge il fatto che una società, che ha stipulato un contratto di subappalto in campo edile, acquisisca un nuovo codice attività in corso di esecuzione del contratto medesimo, in quanto bisogna far riferimento all'effettiva attività svolta.
A tale ultimo proposito, qualora venisse applicato il reverse charge, pur non sussistendone le condizioni d'applicabilità, il subappaltatore dovrà pagare la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 471/1997, oltre a provvedere alla regolarizzazione contabile.