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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 16/02/2007, n. 11/E
Circ. Ag. Entrate 16/02/2007, n. 11/E
Circ. Ag. Entrate 16/02/2007, n. 11/E
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[Premessa] |
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3. Interventi di recupero del patrimonio edilizio |
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3.1 TOTALE DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE: ALIQUOTA IVAD. L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 R ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) anche quelli di totale demolizione e fedele ricostruzione di edifici preesistenti. Poiché non è stato, però, soppresso l'art. 31 della legge n. 457/78, R si chiede di sapere se la predetta inclusione abbia o meno effetto ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.R |
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3.2 INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERAD. La legge finanziaria 2007, nel prorogare le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'Irpef e dell'IVA, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha previsto che le stesse spettino a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera. Al riguardo, si chiedono chiarimenti circa le tipologie di interventi cui si riferisce l'obbligo in discussione, le modalità con cui debba essere rispettato tale obbligo e le tipologie di contratto interessate. R. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 387) ha prorogato per il medesimo anno le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'Irpef e dell'IVA, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di una detrazione, riconosciuta ai fini dell'Irpef, in misura pari al trentasei per cento delle spese sostenute ed effettivamente rim |
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4. Iva(Omissis) |
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4.4 IVA NEL PERIODO DI VIGENZA DEL D.L. N 223/06D. L'art. 1, comma 292, della legge finanziaria 2007 dispone fra l'altro che le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere nel periodo compreso tra il 4 luglio e l'11 agosto 2006, in base alle disposizioni contenute nel D.L. n. 223 del 2006 non convertite in legge, devono essere considerate esenti come in effetti è avvenuto in tale periodo. Tuttavia la legge consente la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA dandone comunicazione nella prossima dichiarazione annuale IVA. La norma nulla dispone però in ordine all'addebito dell'IVA al cliente, al diritto di rivalsa, nonché al diritto alla detrazione da parte dell'acquirente. Si chiede pertanto quali siano le |
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5. Reverse charge iva in edilizia |
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5.1 SOGGETTI ESTERID. In seguito alla modifica dell'art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dall'art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) è stato esteso alle prestazioni di servizi rese, nel settore dell'edilizia, da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. In considerazione dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di reverse charge, si pongono i seguenti quesiti: - nel caso in cui sia l'appaltatore principale che il subappaltatore siano soggetti esteri non stabiliti in Italia, sono entrambi tenuti ad identificarsi o a nominare il rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi del tributo, ovvero, è sufficiente che acquisisca la partita IVA soltanto l'appaltatore (o il subappaltatore) debitore dell'imposta che applica il mecc |
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5.2 RILEVANZA DELLA DESTINAZIONE ULTIMA DELLA PRESTAZIONED. Si domanda se il meccanismo dell'inversione contabile trova o meno applicazione nelle ipotesi in cui il committente principale dei lavori edili è un'impresa alberghiera che effettua la ristrutturazione o la manutenzione del fabbricato strumentale, o nel caso di un professionista che provvede alla manutenzione del proprio studio. |
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5.3 COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE INFISSID. Si chiede di confermare se la produzione di infissi, accompagnata dalla posa in opera, rientrando fra le attività di falegnameria (c.a. 20.30.2), non sia soggetta al reverse charge, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto contrattual |
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8. Auto aziendali |
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8.1 DEDUCIBILITÀD. Con riguardo al nuovo testo dell'art. 164 del TUIR si chiede, nel caso di auto concessa in uso promiscuo da una impresa al dipendente con un benefit calcolato in misura forfetaria pari a 1000, quale risulti essere la quota deducibile dal reddito d'impresa, nell'ipotesi in cui una parte di tale importo sia rimborsato dal dipendente e determini, pertanto, una riduzione del benefit tassato. Ipotizzando un rimborso di 400, il quantum deducibile per l'impresa risulta essere pari a 1000 o a 600? Nel caso in cui fosse pari a 600 quale sarà il trattamento fiscale dell'addebito effettuato dall'impresa per 400? R. Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo |
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8.2 REGIME DEGLI AUTOMEZZI STRUMENTALID. Considerando il nuovo testo dell'art. 164 ed in particolare il fatto che si riconosce possibile il regime proprio degli automezzi strumentali di cui al numero 1 della lettera a) anche per quelli possedu |
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8.3 PROVVEDIMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZID. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 è stato varato il Provvedimento del Direttore dell'A |
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9. Irrilevanza fiscale dell'ammortamento dei terreni |
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9.1 I RAPPORTI TRA LA NUOVA NORMA E IL PASSATOD. Le disposizioni contenute nell'articolo 36, commi 7 e seguenti, del decreto-legge n. 223 del 2006 che prevedono l'irrilevanza fiscale dell'ammortamento dei terreni, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 l |
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9.2 INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DELL'AREAD. L'individuazione del valore dell'area non su base forfetaria, ma in base al valore desumibile dall'atto di acquisto dell'area, qualora autonomo e indipendente rispetto a quello del fabbricato, &egra |
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9.3 FABBRICATI NON «CIELO-TERRA»D. Qual è il trattamento da riservare ai fabbricati non «cielo-terra»? È applicabile anche in tale ipotesi la regola dello scorporo del valore dell'area su cui insistono o meglio su cui insiste il fabbricato di cui fanno parte? |
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9.4 IL TRATTAMENTO A REGIME DELLE SPESE INCREMENTATIVED. Si chiede di chiarire se i costi incrementativi capitalizzati e le rivalutazioni effettuate saranno escluse, anche per il futuro, dal calcolo del valore complessivo del fabbricato sul quale determinare il valore dell'area. Si chiede inoltre di chiarire se il principio, come sembra logico, verrà applicato anche ai maggiori valori derivanti dalla rivalutazione prevista dalla legge 266 del 2005 che assumeranno rilevanza fiscale dal 2008. |
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9.5 IL COSTO FISCALE DELL'IMMOBILED. Le novità introdotte dalla norma in merito all'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni generano ripercussioni anche sul costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile, il quale risulterà incrementato di dette quote. L'incremento rileverà in sede di determinazione della plusvalenza o della minusvalenza realizzata in occasione della cessione del ben |
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9.6 CONCESSIONE A TERZI IN LOCAZIONED. Nel caso di applicazione della regola forfetaria (20% o 30%) per l'individuazione del valore dell'area, come può individuarsi la natura dell'immobile (industriale o meno) nel caso di concessione a terzi dello stesso in locazione? Occorre verificare l'utilizzo |
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12. Quesiti vari(Omissis) |
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12.4 ACCERTAMENTI SULLE VENDITE IMMOBILIARID. In relazione alle nuove prerogative dell'amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei corrispettivi delle vendite di immobili, introdotte dall'art. 35, commi 2, 3 e 4, del D.L. n. 223 del 2006, si chiede se tali disposizioni si applichino solamente agli atti stipulati a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, oppure anche a quelli precedenti (nei termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 e dal D.P.R. n. 600 del 1973). Ove si ritenga corretta la seconda soluzione, si chiede come possa questa conciliarsi con l'abrogato art. 15 del decreto-l |
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