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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/12/2012, n. 107

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Affidamento, per tre anni, del servizio di Asilo Nido presso l’Azienda USL di Frosinone. Procedura indetta in esecuzione della Deliberazione n. 20/CS del 18/01/2010.

1. Il ritardo, senza giustificato motivo, di oltre un anno della stipula del contratto appare non conforme ai principi di efficacia e tempestività di cui all’art. 2 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, il comma 9 dell’art.11 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce dalla conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Tale termine opera ogni q

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Con Deliberazione n. 20 del 18 gennaio 2010 l’Azienda USL di Frosinone indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido presso la medesima azienda, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo la spesa complessiva presunta di euro 480.000,00.

La AUSL di Frosinone con Deliberazione n.338 del 29.04.2011 aggiudicava l’appalto alla cooperativa Ludus. L’aggiudicataria provvedeva, quindi, alla presentazione della documentazione richiesta dalla S

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Considerato in diritto

La prima criticità che viene in esame riguarda il ritardo dell’amministrazione in relazione alla mancata stipula del contratto: il servizio viene aggiudicato in data 29.04.2011, la Stazione Appaltante predispone uno schema di contratto in data 3 luglio 2012; da quanto risulta, a tutt’oggi, il contratto non è stato stipulato, (né la Stazione Appaltante ha fornito nelle proprie controdeduzioni puntuali motivazioni che avrebbero indotto a tale rilevante ritardo).

Sulla fattispecie dispone il comma 9 dell’art.11 del Codice dei Contratti Pubblici che stabilisce tra la conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Tale termine opera ogni qualvolta non sia stato stabilito diverso termine nella lex specialis (non presente nel caso di cui si discute), e/o non sia stato diversamente concordato con l’aggiudicatario (ipotesi parimenti assente nel caso in esame). La norma in commento prosegue stabilendo che se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato…, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e in tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il legislatore ha inteso evidentemente tutelare gli interessi dell’impresa aggiudicataria in modo che non rimanga vincolata sine die alla propria offerta. In tal senso deve osservarsi che nel caso di specie se da un lato, a fronte dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, l’amministrazione non ha rispettato gli obblighi procedimentali, dall’altro la cooperativa aggiudicataria non era, in assoluto, vincolata all’appalto in esame, potendo sciogliersi dallo stesso in qualsiasi momento (comma 9, art. 11 D.Lgs 163/2006); né sarebbe impedita dall’assunzione di nuovi ed ulteriori appalti nelle more della stipula.

Resta comunque il fatto che una stipula contrattuale condotta oltre diciotto mesi dall’aggiudicazione definitiva deve ritenersi un elemento “patologico” anche nell’interesse della stessa amministrazione che corre il rischio di contrattualizzare una gara a condizioni non più convenienti, poiché ovviamente in un arco di tempo così lungo la situazione del mercato potrebbe essersi modificata.

L’ulteriore problematica rappresentata dall’esponente, relativa alla forma di rimborso proposta nello “schema di contratto”, va esaminata tenendo ben presente le prescrizioni della lex specialis:

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Il Consiglio

ritiene che:

- trattandosi di un appalto di servizi la Stazione Appaltante avrebbe dovuto stabi

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