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Sent.C. Cass. 12/05/1990, n. 4098

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1. Appalto oo.pp. - Anticipazioni all'appaltatore - Revoca - Richiesta di pagamento fideiussore -Legittimità - Non imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore o compensazione - Inopponibilità al Committente. 2. Appalti oo.pp. - IVA sul prezzo dei lavori - Sua inclusione nella garanzia fideiussoria. (C.c. art. 1942) 3. Appalti oo.pp. - IVA dovuta dall'appaltatore - Pagamento da parte del committente - Suo diritto al rimborso - Condizioni.
1. La revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici di opere pubbliche (ai sensi dell'art. 3. D.M. 25 novembre 1972, emanato in attuazione dell'art 12 6°, 7° ed 8° c. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, come integrato dall'art. 2. D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627) esprime esercizio di potere di autotutela dell'Ente committente, in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, ed implica il diritto di chiedere anche al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza che possa essere opposta al committente stesso la non imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore, ovvero la compensazione per crediti derivanti da lavori da quest'ultimo eseguiti. 2. Il pagamento dell'I.V.A., inerente al prezzo dei lavori di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica, rappresenta un accessorio del detto prezzo, ai sensi dell'art. 1942 C.c., e deve, pertanto, considerarsi compreso nella garanzia fideiussoria. 3. L'Appaltante, sul quale sia ricaduto l'onere dell'I.V.A. dovuta dall'Appaltatore, può ottenere il rimborso - qualora il pagamento non risulti dovuto o debba comunque per altra causa essere restituito - soltanto se non abbia titolo a portare a sua volta in detrazione la detta imposta, dovendosi evitare la realizzazione di un'ingiustificata locupletazione.

3. Conf. Cass. 21 luglio 1988 n. 4720.[R=W21L884720]
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440R; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, art. 2[R=DPR62772,A=2]; D.M. 25 novembre 1972, art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 19 e 26R

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