Il documento chiarisce che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10%.
Inoltre viene precisato che tale agevolazione, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
Qualora abbia applicato l’aliquota IVA ordinaria del 21%, la società che ha effettuato gli interventi di assistenza e manutenzione degli impianti dovrà restituire il tributo agli utenti e successivamente chiedere, entro 2 anni dal versamento dell'imposta applicata nella misura ordinaria, il rimborso al Fisco, senza ricorrere ai meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972.