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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 43 - Violazioni dell'obbligo di dichiarazione
Chi non presenta la dichiarazione annuale è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza.
L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire.
Per la mancata presentazione di ciascuno degli elenchi di cui all'art. 29 si applica la pena pecuniaria di lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco.
Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.
Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.”
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