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18/01/2019

Demolizione con rivendita dei materiali recuperabili: assoggettamento a IVA

La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 10/01/2019, causa C-410/17, chiarisce che qualora un contratto di demolizione preveda la possibilità di rivendita dei rifiuti di demolizione (quali i rottami metallici) si configurano due operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, specificando le condizioni e la base imponibile.

La Corte ha interpretato in tal senso le disposizioni della Direttiva UE n. 2006/112/CE precisando che quando, in forza di un contratto di demolizione, l’impresa deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede due operazioni imponibili:
- una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione dei lavori di demolizione;
- in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di detti rottami metallici, se l’acquirente attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione. Tale cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Nella fattispecie risultava che, in virtù del contratto di demolizione, il fornitore, vale a dire un’impresa di demolizioni, si impegnava a fornire una prestazione di demolizione, compresa la rimozione e il corretto smaltimento dei materiali da asportare e dei rifiuti contro pagamento di un prezzo da parte del cliente. Tale fornitore cercava di valutare in anticipo la quantità di materiali e di rifiuti da smaltire e il loro prezzo di rivendita per decurtarlo dal prezzo per i lavori di demolizione.

In un caso del genere, secondo i giudici europei, la base imponibile della prestazione di servizi è costituita dal prezzo effettivamente pagato dal cliente e dal valore attribuito, da parte del fornitore, ai rottami metallici recuperabili, quale riflessa nell’importo della riduzione del prezzo fatturato della prestazione.

Dalla redazione