L. 18/10/2001, n. 383 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 18/10/2001, n. 383

Primi interventi per il rilancio dell’economia.
Con le modifiche introdotte dalle LL. del 23/11/2001 n. 409, del 28/12/2001 n. 448, del 27/2/2002 n. 16, 23 aprile 2002 n. 73, del 8/08/2002 n. 178, del 22/11/2002 n. 265, del 22/11/2002 n. 266, del 21/2/2003 n. 27, del 1/08/2003 n. 200, del 24/11/2003 n. 326 del 24/11/2006 n. 286, del 2/8/2008 n. 129 e dai D.Lgs del 10/2/2005 n. 30, del 18/11/2005 n. 247.
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[Premessa]



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CAPO I - NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA


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Art. 1 - Dichiarazione di emersione

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;

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Art. 1-bis - Emersione progressiva

1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenen

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Art. 2. - Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione - Delega al Governo in materia di tutela ambientale

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico dell

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Art. 3 - Disposizioni di attuazione

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto so

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CAPO IIINCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO


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Art. 4 - Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. N3

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personal

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Art. 5 - Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, R e successive

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CAPO III - INNOVAZIONE


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Art. 6. - (Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale).

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in accomandit

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Art. 7.

N1

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CAPO IV - SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE


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Art. 8. - Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 2215. - (Modalità di tenuta delle scritture contabili). – I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione

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Art. 9. - Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 10. - Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

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Art. 11. - Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF,

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CAPO V - RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA


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Art. 12 - Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili

N5 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

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CAPO VI - SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI


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Art. 13.

N6

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Art. 14. - Esenzioni e riduzioni di imposta

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si in

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Art. 15. - Disposizioni di attuazione e di semplificazione

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari o

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Art. 16 - Disposizioni antielusive

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta

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Art. 17. - Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il ter

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CAPO VII - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE


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Art. 18. - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economic

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Art. 19. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz

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TABELLA - (articolo 5, comma 1)

1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13;

3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre

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