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D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanar

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Art. 1. - Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 R, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "periodica";

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Art. 2. - Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 R, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5, riguardante la colpevolezza, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.";

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Art. 3. - Sanzioni applicabili in caso di conciliazione giudiziale e di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento

1. Nell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 R, come modificato dall'articolo 14 de

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Art. 4. - Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 R, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26 ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";

b) nell'articolo 10, riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'articolo 314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";

c) l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). - 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n.

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Art. 5. - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998,

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