Al fine di poter fornire una corretta soluzione al quesito in esame concernente l’applicabilità del meccanismo del reverse-charge, è necessario, in via preliminare, inquadrare il rapporto contrattuale che si instaura tra l’amministrazione pubblica e la società istante per l’affidamento dei lavori pubblici.
In particolare, occorre individuare se il contratto per l’affidamento dei lavori corrisponde allo schema di contratto di appalto pubblico o di concessione pubblica, atteso che dall’inquadramento di tale rapporto dipende poi l’inquadramento dei rapporti contrattuali stipulati a valle e il corretto regime Iva applicabile agli stessi.
Al riguardo, si fa presente che la normativa di riferimento in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie recate dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del 31 marzo 2004.
Relativamente alle concessioni pubbliche, il D. Leg.vo n. 163 del 2006 sopra citato, prevede, all’art. 3, comma 11, che «le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice».