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Risoluz. Ag. Entrate 16/03/2007, n. 54/E

Istanza di interpello - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - l’ALFA S.r.l..
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[Premessa]


La Direzione Regionale ha trasme

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Quesito

La società istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IVA, che deve adottare

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Soluzione prospettata

L’istante intende, in considerazione delle precisazioni fornite dalle risoluzioni n. 450313 del 20.11.1992, n. 137 del 7.5.2002, e della Sentenza della Corte di Cassazione n. 10943 del 6.7.1999, adottare il seguente comportamento: una volta accertat

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione 7 maggio 2002, n. 137/E, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, si è chiarito che la cessione del terreno edificabile appartenente ad un’impresa agricola deve essere assoggettato ad IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.

La vendita di un terreno solo parzialmente edificabile con pattuizione di un prezzo indistinto, al contrario, non è soggetta all’IVA (vedi risoluzione 10 settembre 1991, prot. 430065).

Nell’esposizione del quesito non viene precisato se il terreno oggetto di cessione sia totalmente edificabile, né se sia stato utilizzato dal cedente nell’ambito della propria attività di produttore agricolo.

Solo al ricorrere di entrambe le predette condizioni, infatti, la cessione è soggetta ad IVA. In caso contrario, sconterà l’imposta di registro in misura proporzionale.

Ove l’operazione rientri nel campo di applicazione dell’IVA, si pone la questione delle modalità con cui tale imposta deve essere assolta, tenuto conto del fatto che il cedente si trova in regime di esonero.

Al riguardo si segnala che la disciplina del settore agricolo è stata recentemente modificata dall’art. 2, comma 31, del decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 R (commentato nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, consultabile tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it). In particolare, è stato previsto un unico limite di volume di affari entro il quale opera il regime di esonero dei produttori agricoli, indipendentemente dall’ubicazione dell’attività agricola svolta dallo stesso contribuente e,

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