L’Agenzia tratta l’applicazione dell’art. 35 del D.L. 223/2006 (comma 23-bis). Detta disposizione prevede che l’amministrazione finanziaria possa procedere a rettifica delle dichiarazioni, anche in assenza di ulteriori accertamenti, qualora il valore complessivo di una compravendita immobiliare risulti inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento bancario erogato.
Il caso particolare preso in esame riguarda la stipula di un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo della compravendita dichiarato, ma con la previsione esplicita che parte delle somme erogate sono destinate a lavori di ristrutturazione dell’immobile. In questo caso l’Agenzia ha chiarito che per vincere la presunzione secondo cui il valore normale dell’immobile è determinato in misura non inferiore all’ammontare del mutuo, occorre fornire la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati. A tale scopo potranno essere esibite le autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dall’ente locale competente, ove previste, i preventivi relativi ai lavori da svolgere, le fatture di pagamento e ogni altra utile documentazione.