Risoluz. Ag. Entrate 05/12/2008, n. 474/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Risoluz. Ag. Entrate 05/12/2008, n. 474/E

Interpello - Tabella A, Parte III, n. 127-sexies e septies - Articolo 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - ALFA S.r.l.
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[Premessa]



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Quesito

La Società ALFA S.r.l. (nel prosieguo «ALFA» o «la società») svolge un’attività identificata con codice 45.31.0, della sezione F, della tabella ATECOFIN 2004 (Installazione di impianti elettrici e tecnici) e chiede il trattamento tributario da riservare, ai fini IVA, alla commercializzazione ed installazione di impianti fotovoltaici. La società acquista i singoli componenti del «kit solare» e i materiali necessari da un rivenditore all’ingrosso; l’installazione, ove il cliente la richieda, è affidata dalla società istante ad artigiani o ad altre aziende.

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Soluzione prospettata


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Quesito n. 1

a) Poiché è applicabile l’aliquota del 10 per cento sugli acquisti dei beni (con esclusione delle materie prime o semilavorati) forniti per la costruzione di impianti fotovoltaici, l’agevolazione sarà applicabile quando ALFA acquisti tutti i beni che sono indicati nell’elenco allegato n. 6 all’istanza.

La Società ritiene che i beni agevolati assoggettati all’aliquota del 10 per c

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Quesito n. 2

Nonostante il codice attività rientri nella sezione F della tabella dei codici ATECOFIN, la società ritiene che l’impianto fotovoltaico, anche se oggetto di un

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto attiene al quesito di cui al n. 1, lettera a), si precisa che la verifica se i materiali elencati nell’allegato 6 all’istanza possano essere considerati beni finiti attiene a questioni di fatto che non possono essere valutate in sede di interpello. Pertanto, prescindendo da tale disamina, si ribadiscono i principi già enunciati nelle risoluzioni 27 settembre 2007, n. 269/E (menzionata dall’interpellante stesso) e 30 marzo 1998, n. 22/E, nonché con la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 R (portate a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati «documentazione tributaria» gratuitamente consultabile tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it).

Il n. 127-sexies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per i beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, tra l’altro, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica o eolica.

Nella circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 (capitolo II, paragrafo 8), è stato precisato che per «beni finiti» cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Come già chiarito con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, etc.).

La formulazione della disposizione di cui al menzionato n. 127-sexies) appare esplicita nello stabilire sia la natura del bene sia il fine al quale il bene deve essere destinato; l’applicazione dell’aliquota ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata, pertanto, al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi ed è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, purché le stesse si configurino come operazioni accessorie nei sensi indicati dall’articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Alle cessioni dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime sia dai semilavorati), forniti per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione degli impianti in argomento; l’aliquota agevolata prevista dal n. 127-sexies) spetta, pertanto, esclusivamente per le cessioni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione del bene e non anche nei confronti delle cessioni poste in essere da soggetti operanti nelle relative fasi intermedie (ris. 269 del 2007).

Per quanto riguarda eventuali limitazioni alla detraibilit&agr

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