Con questo documento l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle aliquote agevolate relativamente ad attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi finalizzate alla costruzione di impianti fotovoltaici, e sul trattamento ai fini del reverse-charge di tali operazioni.
La fattispecie presa in esame riguarda la commercializzazione ed installazione di impianti fotovoltaici, nei confronti di clienti utilizzatori finali ovvero costruttori edili che agiscono quali appaltatori della costruzione o ristrutturazione dell'immobile su cui è installato l'impianto, da parte di una società che svolge attività identificata con codice ATECO 45.31.0
Applicazione aliquota agevolata. L'Agenzia richiama gli orientamenti già forniti con la Circolare n. 1/E del 02/03/1994, nella quale veniva specificato che per «beni finiti» cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. Inoltre non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario.
Ciò posto, per quanto riguarda l'applicabilità del n. 127-sexies del D.P.R. 633/1972, l'Agenzia specifica che l'aliquota ridotta si applica esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un'apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento.
In merito invece al n. 127-septies del D.P.R. 633/1972 questo risulta applicabile, come già specificato con la Circolare n. 37/E del 29/12/2006 anche in presenza di contratti d'opera che hanno per oggetto la realizzazione di una delle opere agevolate, avuto peraltro riguardo, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come «contratto d'appalto», «prestazione d'opera» o «fornitura con posa in opera», non già al nome attribuito dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse.
Applicazione del reverse-charge. Per quanto riguarda invece il reverse-charge, l'Agenzia in primo luogo ribadisce i presupposti per l'applicazione dell'inversione contabile, di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972, ai subappalti nel settore edile, come disposto all'art. 1 della L. 296/2006, comma 44. A tal riguardo, come già specificato in precedenti provvedimenti, i requisiti richiesti sono:
- esistenza di un rapporto di subappalto. Il regime si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che a sua volta si pone quale appaltatore principale o subappaltatore;
- appartenenza di entrambi i soggetti al comparto dell'edilizia. Tale requisito sussiste qualora entrambi i soggetti svolgano attività riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F («Costruzioni») della tabella ATECO.
Con riferimento alla fattispecie in esame l'Agenzia chiarisce che si applica il reverse-charge solo nei casi in cui l'Azienda provveda anche alla installazione degli impianti, non direttamente ma incaricando artigiani o altre aziende specializzate, potendo in tal caso il rapporto giuridico tra le parti qualificarsi come subappalto.
Diversamente non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile se il servizio fornito si limita alla semplice cessione all'utilizzatore finale dei materiali e componenti dell'impianto fotovoltaico, non potendo in tale ipotesi parlarsi di subappalto.