L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime di applicabilità del sistema dell'inversione contabile alle società consortili impegnate in appalti nel settore edile e sul trattamento ai fini IVA di tali fattispecie.
Nella fattispecie si è esaminato il caso di alcune società riunitesi in ATI, assegnataria in appalto della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, consolidamento statico ed adeguamento tecnologico di un immobile. Successivamente alla stipula del contratto d'appalto, parte delle suddette società, ossia quelle competenti l'esecuzione materiale dei lavori propriamente edili, hanno costituito una società consortile, avente ad oggetto lo svolgimento dei lavori, con successivo ribaltamento dei costi e degli oneri alle società consorziate. A tal riguardo l'Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti riguardanti il reverse charge e l'aliquota IVA applicabile, in relazione ai rapporti tra i vari soggetti coinvolti.
- Rapporti consorzio-consorziate.
reverse charge: non è applicabile all'operazione di “ribaltamento” dalla società consortile alle proprie consorziate dei costi e degli oneri dalla prima sostenuti, in quanto, come già chiarito dalla Circolare n. 37/2006, ai soli fini del reverse charge i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi o altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini;
aliquota IVA: come già argomentato nella precedente Risoluzione n. 229/2007, si applica l'aliquota propria dell'appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento edilizio complessivo. - Rapporti consorzio-terzi.
reverse charge: è applicabile, fermo restando il requisito di riconducibilità dell'attività svolta alla sezione F della tabella ATECO, ai servizi resi da terzi in favore della società consortile, in quanto, in virtù del rapporto consortile, che omogeneizza le prestazioni delle consorziate e della società consortile, i soggetti terzi si configurano alla stregua dei soggetti subappaltatori, a patto che le prestazioni rese siano riferibili all'esecuzione complessiva dell'opera.
aliquota IVA: nelle fatture emesse da terzi nei confronti della società consortile si applica l'aliquota propria dei beni e dei servizi acquistati, tenuto conto, ove applicabili, dei nn. 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972, che prevedono l'applicazione dell'aliquota del 10% rispettivamente per le cessioni di beni (escluse le materie prime e i semilavorati) e per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 31 lettere c), d) ed e) della L. 457/1978. Stesse condizioni si applicano alle fatture emesse dalle società consorziate nei confronti della società consortile.