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D. Leg.vo 25/05/2021, n. 83

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018), e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 12;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, che ha sostituito la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto

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Art. 1. - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche). - 1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;

b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.»;

b) all'articolo 6, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.»;

c) all'articolo 7-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole «stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore» sono inserite le seguenti: «e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea, di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

2) al comma 3, lettera b), dopo le parole «stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia» sono inserite le seguenti: «e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

d) all'articolo 10, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).»;

e) all'articolo 19, comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma;»;

f) all'articolo 36-bis, primo comma, le parole «indicate ai numeri 11), 18) e 19)» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma»;

g) all'articolo 38-bis2, comma 1, secondo periodo, le parole «di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese» sono sostituite dalla seguente: «effettuate»;

h) all'articolo 38-bis3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole «per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti»;

2) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies» sono inserite le seguenti: «o 74-sexies.1» e le parole «dalla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli»;

i) all'articolo 38-ter, al comma 1-bis, le parole «al regime speciale» sono sostituite dalle seguenti: «ai regimi speciali» e le parole «prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni nell'ambito di detti regimi speciali»;

l) all'articolo 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.»;

m) all'articolo 54-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14,» e le parole «di cui al

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Art. 2. - Art. 3 Omissis

 

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Art. 4. - Modificazioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, terzo periodo, le parole

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Art. 5. - Art. 6 - Omissis

 

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Art. 7. - Disposizioni di attuazione

1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario, d'in

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Art. 8. - Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

1. Sono abrogati i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'a

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Art. 9. - Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

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Art. 10. - Applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

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