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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 16/10/2017, n. 148
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- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2017, n. 96)
- D.L. 29/05/2018, n. 55 (L. 24/07/2018, n. 89)
- D.L. 27/04/2018, n. 38 (L. 21/06/2018, n. 77)
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 04/12/2017, n. 172 (Legge di conversione). In vigore dal 06/12/2017, in corsivo.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE |
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Art. 1. - Estensione della definizione agevolata dei carichi1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018. N38 2. N39 3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018. 3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. N9 3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017. |
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Art. 1-ter. (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)1. Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 1 |
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Art. 2. - Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali1. N7 Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 2. N7 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. N7 La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3-bis. N7 La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. N41 4. N7 Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017. N40 |
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Art. 2-bis. - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 20161. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto”. 2. All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all’adozione dell’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all’Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto”. 3. All’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “definire i criteri in base ai quali le Regioni” sono inserite le seguenti: “, su proposta dei Comuni,”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3”. 4. All’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all’articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica”; b) al primo periodo del comma 4, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2018”; c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: “Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato”. 5. N10 I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 dicembre 2018 N15 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L’inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda di contributo previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto-legge. 6. Dopo l’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente: “Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). — 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all’articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell’Ente parco di cui all’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni: a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del presente decreto; b) il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull’area su cui è stato realizzato l’immobile in assenza di titolo abilitativo; c) l’area su cui è stato realizzato l’immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all’interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell’evento sismico; d) la volumetria dell’immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell’immobile dichiarato inagibile; e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell’immobile dichiarato inagibile; f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune; g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado. 2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati: a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica; b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati dall’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità; c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1. 3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all’esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell’assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L’inosservanza dell’obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo. 4. Qualora l’immobile realizzato abbia le caratteristiche di un’opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco. 5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all’art |
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Art. 2-ter - Omissis
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Art. 3. - Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: |
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Art. 4. - Omissis
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Art. 5. - Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018 |
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Art. 5-bis. - Modifica all’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 |
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Art. 5-quinquies. - Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, do |
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Art. 5-sexies. - Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 |
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Art. 5-septies. - Art. 5-octies Omissis
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TITOLO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI POLIZIA E MILITARI |
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Art. 6-bis - Omissis
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Art. 7. - Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all’attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.”. 2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall’anno 2017, sono destinate: a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l’anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019; b) all’autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l’Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l’anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019; c) all’autorizzazione all’assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all’anno 2018, previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell’Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l’anno 2017 e di 4.587.592 euro per l’anno 2018. |
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Art. 7-bis. - Omissis
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TITOLO III - FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI |
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Art. 8. - Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione1. A seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall’articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefìci di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l’anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l’anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l’anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l’anno |
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Art. 8-bis. - Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio |
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Art. 9. - Fondo garanzia PMI1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ar |
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Art. 9-bis. (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi) |
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Art. 11. - Fondo imprese1. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.”; |
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Art. 11-bis. - Omissis
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Art. 12. - Procedura di cessione Alitalia1. Il termine per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 31 ottobre 2018 N11, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento. |
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Art. 12-bis. (Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l’efficienza e la sicurezza in volo)1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l’efficienza e la sicurezza in volo |
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Art. 12-ter. - Omissis
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Art. 13. - Norme in materia di trasparenza societaria1. Omissis |
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Art. 13-bis - Disposizioni in materia di concessioni autostradali1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue: a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
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Art. 13-ter. - Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente: “1. Nei cas |
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Art. 14. - Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.”; b) all’articolo 2: 1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le pa |
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Art. 15. - Incremento contratto di programma RFI1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. 1-bis. All’articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “e i relativi eventuali aggiornamenti” sono soppresse; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Minist |
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Art. 15-ter. - Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)1. All’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: “alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti” sono aggiunte le seguenti: “, fino al 30 giugno 2019”; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche de |
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Art. 15-quinquies. - Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti: «Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impian |
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Art. 16. - Omissis
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Art. 17. - Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all’articolo 33 del decr |
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Art. 17-bis. - Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria |
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Art. 17-ter. - Disposizioni in materia di 5 per mille |
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Art. 17-quater. - Sostegno alla progettazione degli enti locali1. All’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 30 milioni di euro per l’anno 2019”; b) dopo il comma 1 è inserito il seg |
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Art. 17-quinquies. - Disposizioni in materia di enti locali |
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Art. 18. - Art. 19-bis. Omissis
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Art. 19-ter. - Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato |
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Art. 19-quater. - Banca dati nazionale degli operatori economici1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l’implementazione delle nuove funzio |
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Art. 19-quinquies. - Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche1. All’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 |
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Art. 19-sexies. - Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare |
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Art. 19-septies. - Disposizioni per garantire l’autonomia del Garante del contribuente |
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Art. 19-octies. - Disposizioni in materia di riscossione)1. All’articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: “da parte dell’agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del Ministero dell’economia e delle finanze”. 2. All’articolo 26, p |
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Art. 19-novies. - (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria) |
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Art. 19-decies. - Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella defi |
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Art. 19-undecies - Art. 19-duodecies Omissis
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Art. 19-terdecies. - Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia |
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Art. 19-quaterdecies. - Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati |
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Art. 19-quinquiesdecies. - Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un me |
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Art. 20. - Disposizioni finanziarie1. In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018. 2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2020. 3. N8 Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2018. 4. All’articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “e 80 milioni di euro per il 2018” sono soppresse. 5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l’anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l’anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l’anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l’anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l’anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l’anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l’anno 20 |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nell |
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Allegato - Omissis
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