Le residenze turistico-alberghiere (RTA) possono essere definite, secondo le disposizioni regionali di settore, come strutture ricettive che, pur avendo servizi comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina ed aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici.
Come chiarito dall'Agenzia del Territorio, fra l'altro, con la circolare 16 maggio 2006, n. 4, il classamento delle unità immobiliari è attribuito tenuto conto delle caratteristiche costruttive e dell'uso appropriato delle stesse, che ne determinano la destinazione ordinaria e permanente (cfr. art. 61, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142). Pertanto, in ragione delle caratteristiche dei complessi immobiliari classificabili come RTA (che constano di unità abitative, nonché di ambienti destinati ai servizi comuni) e della autonomia dell'ordinamento catastale rispetto alle norme urbanistiche, è possibile, come evidenziato nel citato documento di prassi, che gli appartamenti vengano censiti in una delle pertinenti categorie abitative comprese nel gruppo «A» e le altre porzioni immobiliari nelle altre categorie di pertinenza, ivi compresa la D/2, in coerenza con le caratteristiche tecniche rilevabili, che vincolano la destinazione catastale (categoria). Quanto sopra, peraltro, fermi restando i criteri generali per l'attribuzione del classamento ed i profili concernenti la verifica della relativa correttezza.
L'associazione istante prospetta per le unità ab